Nel testo che oggi approda all’esame dell’Aula della Camera previsto un dietrofront temporaneo sulla possibilità di rettifica della detrazione IVA per masse. Non si dovrà più procedere analiticamente per singoli beni o servizi ma si potranno considerare tutti i beni o servizi non ancora ceduti e utilizzati appartenenti a una singola categoria.
L’articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». A.C. 2753-A, inserito in sede referente alla Camera (A.C. 2753-A), stabilisce, se approvato in via definitiva, che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal 13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.
| Si riporta il testo dell’12-octies dell’articolo 4 «La disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». |
Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
Il citato articolo 9 dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa).
Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).
La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.
Considerato che l’articolo 9 de quo è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.
La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.
Pertanto, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, si rendono applicabili le altre disposizioni in materia di rettifiche della detrazione IVA, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026.
Pertanto, si procederà analiticamente con la rettifica della detrazione (in aumento in diminuzione) per ciascun bene o servizio in funzione di:
- un eventuale cambio di destinazione rispetto alla prima utilizzazione, per i beni non ammortizzabili;
- in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione o nei 4 anni successivi (c.d. “periodo di sorveglianza”), per i beni ammortizzabili. La rettifica dovrà essere eseguita, in ciascun anno fino al compimento del periodo di sorveglianza, per la quota riferibile al medesimo anno (in quinti o in decimi).
Rettifica per mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, del regime di detrazione dell’imposta o dell’attività
L’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.
In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.
Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.
Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse”.
Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati nel momento in cui si verifica il mutamento. Per i beni ammortizzabili, la rettifica va eseguita se non sono trascorsi 4 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione ovvero 9 anni dall’acquisto o dalla loro entrata in funzione relativamente agli immobili.
La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:
- nel regime fiscale delle operazioni attive;
- nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
- nell’attività svolta.
A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo decreto n. 186 del 2025 (articolo 9) che dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, ora a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2027, chiarisce che l’obiettivo della disposizione dell’abrogazione del comma 3 (ora posticipata al 2027) è la razionalizzazione del testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. Inoltre, la medesima relazione ha osservato che per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l’applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell’utilizzo, già prevista dal comma 2. Infine, secondo la medesima relazione, l’abrogazione del comma 3 consente di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.





