Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall’originario 35 per cento all’89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell’ambito di “Transizione 5.0”, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d’imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nelle relazioni illustrativa e tecnica, nonché il nel dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.
Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall’altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d’imposta “Transizione 5.0”, alle imprese agricole e all’internazionalizzazione.
Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale
Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d’imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la misura “Transizione 5.0” e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell’incentivo teorico richiesto.
Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il contributo all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.
Le relazioni governative consentono di comprendere con maggiore precisione la ratio dell’intervento. La relazione illustrativa chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere l’89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all’89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La Relazione tecnica quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.
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La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE
Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:
- la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
- nonché la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapienza finanziaria.
Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica
Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:
- fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
- 80 milioni di euro per il 2027;
- 60 milioni di euro per il 2028.
Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:
- investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.
La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-bis crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all’autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.
In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l’architettura interna dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026.
Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione
Con l’inserimento dell’articolo 8-bis nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell’aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:
- benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
- gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
- GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
La relazione illustrativa collega espressamente la misura all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il dossier dei Servizi Studi segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta anche l’estensione della riduzione ai biocarburanti “qualificati” di cui all’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025, e formula una specifica osservazione circa l’opportunità di valutare l’estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.
Sul piano finanziario, la relazione tecnica quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d’imposta. Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e D.M. 2 aprile 2026.
Credito d’imposta per le imprese agricole
L’articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola, al netto dell’IVA e comprovati mediante fatture di acquisto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.
Il dossier parlamentare esplicita, inoltre, l’effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri
Con l’articolo 8-quater il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura opera nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell’incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.
Su questo punto, il dossier dei Servizi Studi evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla relazione illustrativa, si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l’assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.
La Relazione tecnica aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.
Conclusioni
Alla luce delle relazioni governative e del dossier dei Servizi Studi, il D.L. n. 42/2026 emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo “Transizione 5.0”, estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d’imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.
I documenti richiamati
La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 (correzione del decreto fiscale)
Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».
Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42
Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»
Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026





