I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.
Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.
Il punto centrale dell’informativa
Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.
“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”
Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.
“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”
“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”
Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.
In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.
Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.
Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.
La ratio delle nuove precisazioni
Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:
- vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
- consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.
Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:
- sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
- sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).
Decorrenza della nuova disciplina
Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:
“[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”
Ne consegue che:
- per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
- dal 2026 si applica il nuovo criterio.
Il passaggio è duplice:
- riduzione drastica della soglia;
- accorciamento dell’orizzonte temporale.
Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:
Il periodo di osservazione è:
- quadriennale nella fase transitoria;
- triennale a regime.
Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità
Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.
Centralità del fatturato complessivo
Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.
Rafforzamento del presidio antielusivo
Il nuovo criterio:
- impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
- neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.
Necessità di revisione degli assetti organizzativi
I professionisti sono chiamati a:
- monitorare le medie triennali;
- riequilibrare i flussi economici;
- valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.
Conclusioni
L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale
Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.
Incompatibilità professionale e CED
Sintesi
Disciplina transitoria
| Anno | Criterio applicato |
| 2026 | 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20% |
| 2027 | 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20% |
| 2028 | 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20% |
| Dal 2029 | Media triennale → 20% |
Confronto tra regime previgente e nuovo regime
| Profilo | Regime previgente | Nuovo regime |
| Soglia | 50% | 20% |
| Periodo di osservazione | 5 anni (media quinquennale) | 3 anni (media triennale) |
| Logica | Prevalenza ampia | Incidenza economica selettiva |
Note
- La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
- Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
- Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.




