• 15/05/2026 16:46
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Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.

Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.

L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)

Di seguito il sommario per Titoli e Capi.

 

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni

 

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

 

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I – Cessione di beni

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Prestazioni di servizi

Capo IV – Importazioni

Capo V – Buono corrispettivo

 

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni

Capo II – Operazioni intraunionali

Capo III – Prestazioni di servizi

 

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

 

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Importazioni

 

TITOLO VIII – Aliquote

Capo I – Aliquote dell’imposta

 

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I – Operazioni esenti

Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

Capo V – Operazioni non imponibili assimilate

Capo VI – Depositi IVA

 

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I – Rivalsa

Capo II – Detrazione

 

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I – Volume d’affari

 

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

Capo I – Debitori dell’imposta

Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni

Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività

Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni

Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

TITOLO XIII – Riscossione

Capo I – Liquidazione e versamenti

 

TITOLO XIV – Rimborsi

Capo I – Disposizioni varie

 

TITOLO XV – Gruppo IVA

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

Capo III – Disposizioni relative a determinati settori

Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo

Capo V – Attività spettacolistiche

Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

 

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

 

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I – Disposizioni varie

 

Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

 

Si tratta, in particolare, della:

Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;

Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;

Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;

Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;

Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

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