Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».
Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».
Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.
Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.
Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.
L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)
Di seguito il sommario per Titoli e Capi.
TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione
Capo I – Disposizioni generali
TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione
Capo I – Definizioni
TITOLO III – Soggetti passivi
Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni
TITOLO IV – Operazioni imponibili
Capo I – Cessione di beni
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – Prestazioni di servizi
Capo IV – Importazioni
Capo V – Buono corrispettivo
TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Operazioni intraunionali
Capo III – Prestazioni di servizi
TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali
TITOLO VII – Base imponibile
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – Importazioni
TITOLO VIII – Aliquote
Capo I – Aliquote dell’imposta
TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità
Capo I – Operazioni esenti
Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
Capo VI – Depositi IVA
TITOLO X – Rivalsa e detrazione
Capo I – Rivalsa
Capo II – Detrazione
TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività
Capo I – Volume d’affari
TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi
Capo I – Debitori dell’imposta
Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività
Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento
TITOLO XIII – Riscossione
Capo I – Liquidazione e versamenti
TITOLO XIV – Rimborsi
Capo I – Disposizioni varie
TITOLO XV – Gruppo IVA
Capo I – Disposizioni generali
TITOLO XVI – Regimi speciali
Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
Capo V – Attività spettacolistiche
Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)
Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi
Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
TITOLO XVII – Regimi di franchigia
Capo I – Regime nazionale di franchigia
Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia
TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale
Capo I – Disposizioni varie
Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.
Si tratta, in particolare, della:
Tabella A:
Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;
Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.





