| Aggiornamento del 28 marzo 2026 Il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026. È entrato in vigore il 28 marzo 2026. Riepilogo |
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di venerdì 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
Il provvedimento interviene con una pluralità di disposizioni di natura eterogenea, ma riconducibili a una funzione unitaria di correzione, coordinamento e differimento di alcune misure introdotte con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).
Tra le principali misure fiscali si segnalano: la posticipazione della decorrenza del novellato regime IVA delle operazioni permutative; il differimento dell’applicazione del contributo sulle importazioni di beni di modesto valore, con esclusione per le spedizioni effettuate fino al 1° luglio 2026; in materia di iper-ammortamenti, l’eliminazione del vincolo relativo alla produzione dei beni agevolati in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo SEE; l’introduzione, per i premi sportivi dilettantistici, di una soglia di esenzione da ritenuta fino a 300 euro; nonché il sostanziale ripristino del previgente regime dei dividendi e della participation exemption (PEX).
Di seguito l’elenco delle novelle contenute nel provvedimento urgente.
Credito d’imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d’imposta.
Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027.
Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (banche, assicurazioni, intermediari finanziari vigilati e società quotate), si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall’imposta sostitutiva.
Rinvio contributo spedizioni: l’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150 euro, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, agenti marittimi e aerei e agenti di imprese petrolifere: l’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
Iper-ammortamento beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l’educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l’anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato.
| Aggiornamento del 28 marzo 2026 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026 il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». Il provvedimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto-legge entra in vigore il 28 marzo 2026 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). |
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del testo definitivo si pubblica una prima bozza del provvedimento urgente:
BOZZADL_Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica





