• Sab. Ago 1st, 2026
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Le nuove risposte riguardano aspetti di particolare rilievo operativo: tenuta dei regimi opzionali, limiti soggettivi nell’utilizzo di crediti ed eccedenze e qualificazione fiscale di operazioni societarie e patrimoniali complesse.

Nelle risposte si seguito illustrate, l’Agenzia delle Entrate: nel CPB dei forfetari valorizza la permanenza delle regole proprie del regime di accesso; nel Gruppo IVA ribadisce l’autonomia soggettiva del perimetro unitario; nelle operazioni straordinarie, nelle distribuzioni non proporzionali e nella cessione di partecipazioni privilegia la causa concreta dell’operazione e la corretta imputazione del presupposto impositivo.

La rassegna del 31 marzo 2026 si segnala, dunque, per indicazioni puntuali su cessazione del concordato, utilizzabilità dei crediti IVA, trattamento degli errori contabili rilevanti, realizzo controllato nei conferimenti, distribuzione di riserve e accesso al regime PEX in ambito agricolo.

Concordato preventivo biennale e regime forfetario:

  • il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB;
  • il contribuente che ha aderito come forfetario resta assoggettato, ai fini del concordato, alle regole proprie di tale categoria;
  • il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Gruppo IVA e credito annuale:

  • il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere compensato con debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti;
  • la preclusione discende dall’autonomia soggettiva del Gruppo IVA rispetto ai singoli aderenti;
  • l’eccedenza resta utilizzabile soltanto mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti.

Errori contabili rilevanti e fusione:

  • la correzione dell’errore nel bilancio 2025 dell’incorporante non assume rilievo fiscale automatico se l’errore è qualificato come rilevante ai sensi dell’OIC 29;
  • resta necessario il ricorso alla dichiarazione integrativa riferita al periodo d’imposta dell’incorporata in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere rilevato;
  • viene confermato, per gli errori rilevanti, il ritorno al rimedio dichiarativo anche dopo la riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2025.

Distribuzioni non proporzionali di utili:

  • la quota proporzionale mantiene natura di dividendo;
  • la quota eccedente, quando il riparto risponde a una causa diversa dalla mera divisione degli utili, assume natura di sopravvenienza attiva;
  • la qualificazione fiscale dipende dalla causa concreta dell’attribuzione e non dalla sola veste formale della delibera assembleare.

Scambio di partecipazioni mediante conferimento:

  • i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il regime a realizzo controllato anche dopo l’intervento sui conferimenti minusvalenti;
  • la neutralità fiscale “indotta” continua a essere perseguibile se l’incremento di patrimonio netto è coerente con il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
  • la stratificazione del costo fiscale è irrilevante quando il conferimento riguarda l’intera partecipazione detenuta dal socio conferente.

Società agricola, plusvalenze e PEX:

  • la cessione della partecipazione non rientra nel perimetro del reddito agrario e segue le ordinarie regole del reddito d’impresa;
  • il regime PEX può applicarsi anche in presenza di reddito determinato su base catastale;
  • decisiva resta la verifica sostanziale del requisito della commercialità della partecipata, che deve emergere dall’attività concretamente esercitata.

 

Di seguito la rassegna completa.

 

 

Risposta n. 87 del 30/03/2026

 

Concordato preventivo biennale per forfetari: il superamento di 150.000 euro di ricavi o compensi determina la cessazione del CPB. Non rilevante il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 87 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato – Non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB -Superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50 per cento – Causa di cessazione – Articolo 32 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 12 2014, n. 190

La risposta ad interpello chiarisce il trattamento del contribuente che, dopo avere applicato il regime forfetario nel 2023 e aderito nel 2024 al concordato preventivo biennale quale soggetto forfetario, sia transitato nel medesimo periodo d’imposta al regime semplificato per effetto di una scelta opzionale e non per perdita dei requisiti di accesso al regime agevolato.

L’Agenzia delle entrate muove dalla disciplina del decreto legislativo n. 13 del 2024 e dalla FAQ del 15 ottobre 2024, ribadendo che il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario o semplificato nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal CPB. La permanenza nel concordato deve tuttavia essere valutata alla luce delle regole proprie del concordato accettato come contribuente forfetario, incluse le disposizioni in materia di cessazione.

Il punto decisivo viene individuato nell’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina i casi in cui il concordato perde efficacia. In tale quadro, l’Agenzia esclude che il contribuente possa cumulare, da un lato, i vantaggi derivanti dall’adesione al CPB come forfetario e, dall’altro, le regole previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che restano integralmente nel perimetro del regime forfetario.

Punto centrale della risposta:

“Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l’immediata fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”

Sul piano operativo, la risposta assume rilievo perché chiarisce che il contribuente che ha aderito al concordato come forfetario resta vincolato, ai fini del CPB, alla disciplina propria di tale categoria anche se nel corso del 2024 è uscito dal regime per opzione. La soglia di 150.000 euro di ricavi o compensi rappresenta dunque il limite oltre il quale il concordato cessa per lo stesso periodo d’imposta, con conseguente necessità di rideterminare correttamente il trattamento fiscale del reddito 2024.

 

Risposta n. 88 del 30/03/2026

 

Gruppo IVA: il credito annuale non può essere compensato con i debiti dei partecipanti e resta utilizzabile solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 88 del 30 marzo 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Credito IVA annuale – Utilizzo dell’eccedenza derivante dalla dichiarazione annuale – Divieto di compensazione con debiti dei partecipanti – Utilizzabilità solo mediante rimborso o cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articoli 4 e 6 del DM 06/04/2018.

La risposta ad interpello affronta la questione dell’utilizzo del credito IVA annuale maturato da un Gruppo IVA, in un contesto caratterizzato da rilevanti investimenti e da un significativo volume di operazioni non imponibili, con particolare riferimento alla possibilità di trasferire tale eccedenza nell’ambito del consolidato fiscale ovvero di compensarla con debiti relativi ad altre imposte facenti capo ai partecipanti.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura soggettiva del Gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo d’imposta, distinto dai singoli aderenti, secondo l’impostazione del Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del decreto ministeriale 6 aprile 2018. Proprio tale autonomia soggettiva costituisce il fondamento del divieto di compensazione tra crediti e debiti facenti capo a soggetti diversi.

Viene quindi richiamato l’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, dal quale si ricava che il credito IVA annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. La ragione sistematica della preclusione è individuata nella necessaria coincidenza soggettiva tra titolarità del credito e titolarità del debito compensato.

Punto centrale della risposta:

“Ne deriva, dunque, che diversamente da quanto prospettato dall’istante la struttura del gruppo IVA – quale autonomo soggetto passivo – impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di ‘‘Rappresentante’’, con la conseguenza che il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti di cui all’articolo 30 del decreto IVA oppure ceduto a terzi (ivi compresi i singoli partecipanti) ex articolo 6, comma 5, del D.M. 6 aprile 2016”

In termini applicativi, la risposta delimita in modo netto le modalità di utilizzo del credito IVA del Gruppo: il relativo impiego non può avvenire né tramite compensazione “esterna” con debiti dei partecipanti, né mediante trasferimento al consolidato fiscale; resta invece percorribile la via del rimborso, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero della cessione a terzi, inclusi gli stessi partecipanti. Per i gruppi con crediti IVA strutturali, il chiarimento incide direttamente sulla programmazione della liquidità e sulla gestione delle posizioni fiscali infra-gruppo.

 

Risposta n. 89 del 31/03/2026

 

Errori contabili emersi dopo la fusione: obbligo di dichiarazione integrativa riferito all’incorporata e “ritorno al passato” per gli errori “rilevanti”

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – OPERAZIONI SOCIETARIE – SANZIONI TRIBUTARIE – Per violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni – Rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili – Fusione per incorporazione – Legittimazione dell’incorporante a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata – Errori contabili rilevanti – Fattispecie – Correzione di un errore contabile riferito a un costo di competenza dell’esercizio 2024 emerso successivamente a un’operazione di fusione avvenuta nel 2025 e afferente fattispecie pregresse della società incorporata, non contabilizzato nell’ultimo bilancio di quest’ultima – Mancata rilevazione di costi – Dichiarazione integrativa – Art. 2, comma 8 del DPR 22/07/1998, n. 322 – Articolo 4 del D.Lgs. 18/12/2025, n. 192.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della correzione, nel bilancio 2025 dell’incorporante, di un errore contabile riferito a un costo di competenza 2024 dell’incorporata, emerso soltanto dopo l’efficacia civilistica e fiscale della fusione. La questione riguarda l’applicabilità del nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 192 del 2025 in materia di rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili.

L’Agenzia delle entrate riconosce, in via preliminare, che l’incorporante è legittimata a procedere alla correzione dell’errore dell’incorporata, in forza degli effetti successori propri della fusione e della continuità dei rapporti giuridici anche tributari. Ciò non basta, tuttavia, a riconoscere rilevanza fiscale alla correzione operata nel bilancio 2025, poiché la nuova disciplina attribuisce tale effetto soltanto agli errori contabili non rilevanti, entro i limiti e alle condizioni espressamente stabiliti.

Nel caso di specie, l’errore è stato espressamente qualificato dall’istante come rilevante ai sensi dell’OIC 29. Da ciò l’Agenzia fa discendere l’inapplicabilità del nuovo meccanismo di “competenza allargata” e il necessario ritorno al rimedio dichiarativo, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore riferita al periodo d’imposta in cui il componente negativo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato.

Punto centrale della risposta:

“Alla luce delle modifiche introdotte dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 192 del 2025, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non sussistano le condizioni richieste per attribuire rilevanza sul piano fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) alla correzione nel bilancio 2025 dell’errore di imputazione per competenza del Componente negativo di reddito (costi di produzione per servizi) non rilevato nell’esercizio 2024 poiché l’Errore oggetto di correzione viene espressamente qualificato dallo stesso Istante come ‘‘rilevante’’ sulla base dell’OIC 29.”

Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare rilievo perché conferma che, in presenza di errori rilevanti, la correzione contabile successiva non produce effetti automatici sul reddito imponibile del periodo di emersione. L’incorporante deve quindi agire in nome e per conto dell’incorporata tramite dichiarazione integrativa a favore, con possibilità di utilizzo del maggior credito conseguente secondo le regole ordinarie. A riguardo, nel documento di prassi evidenziato che su “quest’ultimo punto è intervenuta anche la Relazione illustrativa, la quale ha chiarito che è stata ripristinata ‘‘la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che nascono dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, originate da errori contabili, garantendo coerenza con l’impostazione indicata dalla prassi dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 31/E del 2013 dell’Agenzia delle entrate – in “Finanza & Fisco” n. 28/2013, pag. 2207) come indicato nella relazione tecnica alle disposizioni contenute nel decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225’’ (così a pag. 11).

Resta inoltre ferma la distinzione, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra integrativa interamente a favore e integrativa “mista”. Al tal proposito viene richiamata la risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2020, pag. 2283), nella quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti sui criteri di mitigazione delle sanzioni tributarie attraverso l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso in caso dichiarazioni annuali tardive, omesse e integrative.

 

Risposta n. 90 del 31/03/2026

 

Distribuzione non proporzionale di utili: la quota eccedente la spettanza partecipativa non è dividendo ma sopravvenienza attiva imponibile integralmente

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 90 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione non proporzionale di utili – Qualificazione fiscale delle somme percepite dai soci – Solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva – Articolo 89, comma 2, e articolo 88, comma 3, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

La risposta ad interpello affronta il tema, particolarmente delicato, della qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci in sede di distribuzione di utili e riserve di utili in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale detenute. Il caso trae origine da una previsione statutaria che consente il riparto non proporzionale, deliberato all’unanimità, per soddisfare specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci.

L’Agenzia delle entrate distingue con nettezza il piano civilistico da quello tributario. Pur senza pronunciarsi sulla correttezza civilistica dell’operazione, individua la causa concreta del riparto non proporzionale nella soddisfazione di bisogni finanziari di uno dei soci e nel consolidamento dei vincoli tra i partecipanti, escludendo che una simile attribuzione possa essere considerata integralmente come ordinaria distribuzione di utili.

La conseguenza è una qualificazione frazionata delle somme percepite dal socio beneficiario del riparto eccedente: la quota corrispondente alla partecipazione detenuta conserva natura di dividendo e fruisce del regime di cui all’articolo 89, comma 2, del TUIR; la parte ulteriore, invece, costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR, imponibile al 100 per cento.

Punto centrale della risposta:

“Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili.”

Il chiarimento assume un rilievo operativo significativo, poiché impone di verificare la causa effettiva delle distribuzioni non proporzionali e di evitare automatismi qualificatori. In presenza di attribuzioni che rispondono a finalità ulteriori rispetto alla mera ripartizione dell’utile, la componente eccedente non può beneficiare del regime proprio dei dividendi, con evidenti effetti sulla base imponibile IRES del socio percettore e, più in generale, sulla strutturazione di operazioni infra-societarie che incidono sull’equilibrio economico tra i soci.

 

Risposta n. 91 del 31/03/2026

 

Scambio di partecipazioni ex articolo 177, comma 2, TUIR: i sovrapprezzi differenziati restano compatibili con il realizzo controllato anche dopo la riforma dei conferimenti minusvalenti e la stratificazione del costo è irrilevante se il conferimento riguarda l’intera partecipazione

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 91 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Scambio di partecipazioni mediante conferimento – Acquisizione di partecipazioni in momenti diversi – Sovrapprezzi differenziati per ciascun conferente. – Articoli 9 e 177, del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta una tipica operazione di riorganizzazione familiare realizzata mediante conferimento congiunto di partecipazioni in una holding già esistente, finalizzata all’acquisizione del controllo della società partecipata da parte della conferitaria. Il profilo interpretativo sottoposto all’Agenzia riguarda, da un lato, la persistente utilizzabilità della tecnica dei sovrapprezzi differenziati dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e, dall’altro, il trattamento delle partecipazioni acquisite in momenti diversi e caratterizzate da una distinta stratificazione del costo fiscale.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce preliminarmente la natura del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR, ribadendo che esso non configura una neutralità fiscale in senso proprio, ma un criterio legale di determinazione del valore di realizzo fondato sull’incremento del patrimonio netto della conferitaria. In tale schema, la neutralità è soltanto “indotta” e si verifica quando, in relazione al singolo conferimento, l’incremento patrimoniale iscritto dalla conferitaria coincida con l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.

Muovendo da questa premessa, la risposta precisa che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 hanno inciso esclusivamente sulla disciplina dei conferimenti minusvalenti, senza superare i principi già affermati dalla risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012. Resta, pertanto, possibile strutturare l’operazione mediante aumenti di capitale e sovrapprezzi di importo differenziato per ciascun socio, così da preservare le percentuali partecipative e, al tempo stesso, evitare l’emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze fiscalmente non utili.

 

Punto centrale della risposta:

“Al riguardo, si ritiene che, anche se il legislatore ha espressamente disciplinato i conferimenti cd. minusvalenti, continui a essere possibile effettuare nell’ambito di uno scambio di partecipazioni mediante conferimento ex articolo 177, comma 2, del TUIR, aumenti di patrimonio netto (a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo azioni) da parte della società conferitaria (ALFA) differenti in corrispondenza di ogni singolo conferimento (da parte di TIZIO e di CAIO), ottenendo l’effetto di indurre la neutralità fiscale per ciascuno di essi, al fine di garantire le rispettive percentuali di partecipazione nella società scambiata originariamente detenute.”

 

Inoltre, l’Agenzia conferma l’irrilevanza della stratificazione del costo fiscale nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto l’intera quota detenuta dal socio conferente. In tale ipotesi, il confronto ai fini del realizzo controllato deve essere effettuato con il valore fiscalmente riconosciuto complessivo della partecipazione, senza necessità di scomporre i diversi strati LIFO.

La risposta assume particolare rilievo operativo perché consolida, in un contesto normativo mutato, l’impostazione favorevole già emersa in prassi in ordine alla costruzione di conferimenti “a costo zero”, purché sorretti da coerenti valori economici e fiscali e da una corretta rappresentazione contabile dell’incremento patrimoniale.

 

Risposta n. 92 del 31/03/2026

 

Distribuzione di riserve: la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non si estende alle riserve in sospensione d’imposta e non travolge la riserva da sovrapprezzo azioni, che conserva natura fiscale di capitale

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 92 del 31 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Distribuzione di riserve – Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – Riserve in sospensione d’imposta – Articolo 47 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello prende in esame il trattamento fiscale di una distribuzione di riserve deliberata da una holding operativa in presenza di un patrimonio netto composto da riserve di utili, riserva da sovrapprezzo azioni e poste in sospensione d’imposta derivanti, in parte, da operazioni di rivalutazione e riallineamento emerse in sede di fusione. Il quesito investe direttamente la portata della presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR e la sua interferenza con la natura fiscale delle riserve effettivamente distribuite.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in linea generale, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle indicate nel comma 5 dello stesso articolo 47, per la quota non accantonata in sospensione d’imposta. La regola, tuttavia, non opera in modo indiscriminato. Da un lato, le riserve in sospensione d’imposta sono sottratte alla presunzione, perché una diversa lettura determinerebbe l’anticipata perdita del beneficio della sospensione; dall’altro, la riserva da sovrapprezzo azioni, per espressa previsione dell’articolo 47, comma 5, del TUIR, non costituisce utile ma capitale, con la conseguenza che la sua distribuzione non genera tassazione in capo al socio percettore, limitandosi a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel caso di specie, L’Agenzia valorizza la ricostruzione fiscale del patrimonio netto risultante dal prospetto del capitale e delle riserve, chiarendo che la distribuzione prospettata erode dapprima le poste aventi natura fiscale di utili e, solo per la parte residua, una componente della riserva da sovrapprezzo avente natura fiscale di capitale, senza incidere sulle riserve in sospensione d’imposta.

Punto centrale della risposta:

“Per espressa previsione di legge, inoltre, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili non opera in presenza di riserve sulle quali grava il vincolo di sospensione d’imposta, per le quali verrebbe altrimenti meno il ‘‘beneficio’’ della sospensione della tassazione in capo alla società.”

Il chiarimento si colloca in un solco interpretativo di particolare interesse applicativo, perché ribadisce la necessità di distinguere rigorosamente tra qualificazione civilistica e qualificazione fiscale delle poste patrimoniali, soprattutto nelle società che abbiano incorporato riserve vincolate o che presentino una significativa articolazione interna del patrimonio netto. Ne discende, sul piano operativo, l’esigenza di una puntuale ricognizione delle riserve distribuibili e del relativo regime fiscale prima dell’assunzione della delibera assembleare.

 

Risposta n. 93 del 31/03/2026

 

Società agricola e cessione di partecipazioni: la plusvalenza esce dal perimetro del reddito catastale e può accedere al regime PEX se la partecipata integra in concreto il requisito della commercialità

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 93 del 31 marzo 2026 Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Agricoltura – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Società agricola – Determinazione del reddito imponibile su base catastale – Cessione di quote in altra società agricola – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Participation exemption (Pex) – Plusvalenze esenti – Requisito della commercialità – Art. 1, commi 1093, 1094, 1095 e 1096 della L 27/12/2006, n. 296 – DM 27/09/2007, n. 213 – Articolo 87 del DPR 22/12/1986, n. 917

La risposta ad interpello affronta un tema di notevole interesse sistematico: la possibilità di applicare il regime di participation exemption alla cessione di una partecipazione detenuta da una società agricola che determina il proprio reddito imponibile su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra tassazione catastale del reddito agricolo e disciplina ordinaria delle plusvalenze su partecipazioni.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo sottolineando che il regime catastale non muta la natura reddituale dell’attività, che resta reddito d’impresa. Ciò non significa, però, che ogni componente patrimoniale sia attratto automaticamente alla sfera del reddito agrario. In particolare, la cessione di una partecipazione non rientra tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 213 del 2007, che riguarda unicamente beni strumentali mobili e immobili dell’impresa agricola. Ne consegue che la plusvalenza da cessione di quote deve essere ricondotta alle ordinarie regole del reddito d’impresa di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR.

Una volta chiarito questo primo passaggio, l’Agenzia affronta il requisito della commercialità richiesto dall’articolo 87 del TUIR per l’accesso al regime PEX. Tale requisito, precisa la risposta, non può essere desunto in via puramente formale dalla circostanza che il reddito sia qualificato come reddito d’impresa, ma richiede una verifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata dalla partecipata. Nel caso esaminato, la partecipata è ritenuta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione o commercializzazione di beni e i terreni, pur prevalenti nel patrimonio, risultano direttamente utilizzati nello svolgimento dell’attività agricola, circostanza che consente di ritenere integrato il requisito della commercialità.

Punto centrale della risposta:

“Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui all’articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione all’attività dalla stessa svolta, l’esercizio di un’attività commerciale ai sensi della lettera d) del comma 1 del citato articolo 87.”

La risposta presenta una rilevante portata operativa perché conferma che, anche in presenza di una società agricola soggetta a tassazione catastale, la cessione di partecipazioni segue la disciplina ordinaria delle plusvalenze d’impresa e può fruire del regime PEX, purché risulti soddisfatto, in concreto, il requisito sostanziale della commercialità della partecipata. Il punto di attenzione resta, dunque, nella verifica fattuale della struttura e dell’attività della società le cui quote vengono cedute.

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