• 15/05/2026 23:51
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Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all’interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull’intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La  novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L’accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

 

Conclusioni

 

Per il contenzioso tributario il messaggio è chiaro. Dopo Cass. n. 5638/2026, il professionista esterno non può più confidare in una immunità di sistema fondata sull’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Ma, dopo la risposta del Mef del 15 aprile 2026, l’Amministrazione non può nemmeno trattare l’intermediario come coautore automatico dell’illecito della società. Tra questi due poli si colloca il vero criterio di giudizio: l’analisi concreta degli obblighi professionali violati, del contenuto del mandato e del contributo causalmente rilevante ascrivibile al consulente. È su questo crinale, più che su formule di principio, che si misureranno la tenuta degli atti impositivi e l’effettiva tutela del professionista in giudizio.

 

 

 

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