• 12/12/2024 9:27

Approvato, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell’acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

 

A chi è destinato il contributo

 

II credito d’imposta è riservato alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e in quello forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che fra il 16 maggio e il 15 novembre 2024 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

Il provvedimento specifica che l’accesso al credito è subordinato anche alla presentazione di una certificazione che attesti la corrispondenza delle spese indicate e la relativa documentazione contabile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile, solo in compensazione tramite F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui sarà resa nota la percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del relativo limite di spesa.

 

Come presentare la comunicazione

 

La comunicazione può essere inviata, anche tramite un soggetto incaricato alla presentazione delle dichiarazioni, esclusivamente attraverso il software ZESUNICAAGRICOLA” disponibile sul sito delle Entrate; nei cinque giorni successivi alla presentazione della comunicazione, sarà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Come specificato dal provvedimento, saranno considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 17 gennaio 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. Fino al 17 gennaio 2025 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024)

 

ZES Unica. In Gazzetta il decreto attuativo sul credito di imposta per gli investimenti agricoli e nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024 il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura» , che detta la disciplina per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge n. 124/2023.

L’agevolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è riconosciuta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per il 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La misura è riconosciuta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Possono accedere al contributo tutte le imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già stabilite o che si insediano nella ZES unica.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, per le spese relative all’acquisto o al leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 50.000 euro.

Per accedere al contributo, i soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 (vedi supra), l’ammontare delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, a pena di decadenza dai benefici goduti.

 

Documentazione:

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024, recante: «Modalità di attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’ 11 novembre 2024)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione», pubblicato il 18.11.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 


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