Ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.
Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa e spetta, nell’anno 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del citato D.L. n. 19 del 2024 (“Transizione 5.0“).
| Limite complessivo: credito ZES unica 2025 + credito aggiuntivo 2026 non possono superare l’importo richiesto con la Comunicazione integrativa. |
Ai sensi dell’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della Legge di bilancio 2026, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, è stato approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 19 del 2024 e sono definite le modalità di trasmissione telematica.
Si ricorda che le imprese beneficiarie decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025 sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la Comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 449, primo periodo, della Legge di bilancio 2026, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. In base all’articolo 1, comma 452, della Legge di bilancio 2026, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto- legge e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2024, pag. 855), anche ai fini delle attività di controllo.
Termini e modalità di presentazione
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo presente che l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. In tal caso va tenuto presente che l’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e non la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.
In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”).
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo.
| Se la somma (credito aggiuntivo + ZES 2024/2025 spettanti) supera 150.000 euro, la compensazione è possibile solo dopo gli esiti delle verifiche antimafia. |
Qualora l’ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d’imposta aggiuntivo e del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all’articolo 16 del citato D.L. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della Comunicazione, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. In ogni caso, il credito d’imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito ZES unica 2025.
Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, recante: «Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica», pubblicato il 16.02.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244





