• 19/04/2024 14:42

Se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate. È uno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 17/E di oggi, che commenta l’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità e fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative. Il documento di prassi fa, inoltre, il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.

I contenuti della circolare

La circolare riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai D.M., con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione.

Le risposte ai quesiti posti dagli operatori

La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.

Inizio o Cessazione attività

Nei casi di inizio o cessazione dell’attività, il periodo d’imposta riguardante l’anno di inizio o cessazione dell’attività potrebbe essere di durata inferiore a dodici mesi; in ogni caso ricorda l’Agenzia delle entrate il comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 prevede l’inizio o cessazione dell’attività come causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è tenuto a presentare il relativo modello. Ne consegue che in relazione a tali fattispecie, dove non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Operazioni straordinarie riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Si possono considerare operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare l’accadimento di eventi eccedenti l’ordinaria gestione dell’impresa. Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di trasformazione, di scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione. Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività (cfr. circolare n. 31/E del 2007). Nei casi di inizio o cessazione dell’attività il comma 6 dell’ articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 prevede una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. In relazione a tali fattispecie, pertanto, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Cosa succede se il contribuente non modifica i dati forniti dall’Agenzia

Il documento di prassi di oggi precisa che nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il “software “Il tuo Isa 2019. (Cfr. comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2019)