L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, primo documento inserito nella raccolta di agosto 2026.
Il chiarimento riguarda il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d’Italia fiscalmente residente in Francia, che svolge parte dell’attività lavorativa in Italia e parte da remoto dal territorio francese. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.
L’Agenzia chiarisce che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Ne deriva che le retribuzioni corrisposte al dipendente non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, relativo alle funzioni pubbliche, ma devono essere inquadrate nell’articolo 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato.
Non trova tuttavia applicazione il regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia per svolgere la prestazione lavorativa, ma opera con una modalità mista: presenza in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni.
La conseguenza pratica è il riparto della potestà impositiva: la quota di reddito riferibile ai giorni di lavoro svolti fisicamente in Italia è assoggettata a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione della doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferibile all’attività svolta da remoto in Francia è invece imponibile esclusivamente in Francia.
Con questa pubblicazione si apre la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate – agosto 2026, che sarà aggiornata progressivamente in base ai nuovi documenti di prassi resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria.
Risposta n. 154 del 06/08/2026 – Rettifica Risposta n. 132 del 2/07/2026
Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia: escluso il regime dei frontalieri se manca lo spostamento quotidiano; imponibile in Italia la quota di retribuzione riferita ai giorni lavorati nel territorio dello Stato
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 154 del 6 agosto 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Redditi di lavoro dipendente – Dipendente della Banca d’Italia residente in Francia – Esclusione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20 – Regime dei lavoratori frontalieri ex articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione Italia-Francia.- Tassazione concorrente della quota riferita ai giorni lavorati in Italia – Rettifica della risposta n. 132 del 2 luglio 2026.
In tema di Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un lavoratore dipendente fiscalmente residente in Francia non rientrano nell’articolo 19 della Convenzione, poiché la Banca d’Italia, pur essendo istituto di diritto pubblico, non è riconducibile alle nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Gli emolumenti devono pertanto essere ricondotti all’articolo 15 della Convenzione. Il regime speciale dei lavoratori frontalieri di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo opera solo se il lavoratore si reca, in linea di principio, quotidianamente nell’altro Stato per svolgere la prestazione. In mancanza di tale requisito, la quota di reddito maturata nei giorni di lavoro svolti in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, con eliminazione dell’eventuale doppia imposizione nello Stato di residenza; la quota riferita al lavoro svolto da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia. La risposta rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026.
Riferimenti normativi e documentali
• Articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
• Articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
• Articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni.
• Paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia.
• Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2016, n. 9/E.
• Circolare Agenzia delle Entrate 18 agosto 2023, n. 25/E. – Smart working e lavoro frontaliero. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
• Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 132 del 2 luglio 2026, rettificata.
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