• Sab. Ago 15th, 2026
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 completa, sul versante della razionalizzazione dell’offerta agevolativa, il percorso di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l’assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L’intervento muove da un’esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava che, nell’ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT.  Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

 

La mappa delle principali novità

 

Razionalizzazione dell’offerta degli incentivi

Il decreto delegato mira a concentrare l’intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 devono essere lette in raccordo con il D.Lgs. n. 184/2025, che disciplina il ciclo di vita dell’incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” e gli incentivi nel settore dell’aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l’attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L’operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all’entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall’articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

 

Di seguito una breve Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante: «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese».

 

Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1

 

L’articolo 1 del Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell’offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l’intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai princìpi e criteri direttivi della legge n. 160 del 2023, risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.

 

Definizioni
Articolo 2

 

L’articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto legislativo in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell’incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «disciplina quadro», intesa come l’insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l’attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l’incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «impresa» include qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. La previsione è coerente con l’impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.

 

Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Articolo 3

 

L’articolo 3 individua gli strumenti nei quali viene concentrata l’offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

  • Fondo per la crescita sostenibile;
  • Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • Fondo di sostegno al venture capital, anche denominato Fondo nazionale per l’innovazione;
  • Beni strumentali – Nuova Sabatini;
  • Incentivi nel settore dell’aerospazio.

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il Fondo per la crescita sostenibile (vedi infra) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

 

Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 4

 

L’articolo 4 ridisegna l’architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

  • ricerca, sviluppo e innovazione;
  • start up d’impresa;
  • investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
  • accesso al credito e al mercato dei capitali.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

 

Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Articolo 5

 

L’articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

  • consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
  • sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;
  • valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), comma 1).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai princìpi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

  • progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
  • sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
  • partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
  • valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell’FCS per le start up d’impresa
Articolo 6

 

L’articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e start up innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del venture capital.

L’attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai princìpi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: start up innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del venture capital vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

 

Incentivi dell’FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Articolo 7

 

L’articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

  • al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • al riutilizzo degli impianti produttivi;
  • al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

  • i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
  • bandi tematici finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale.

Nell’ambito dei bandi tematici è riconosciuta particolare attenzione ai programmi proposti da PMI, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

 

Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali
Articolo 8

 

L’articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all’accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

  • le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
  • bandi tematici finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

 

La disposizione colloca nell’ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l’accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell’attività produttiva.

 

Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS
Articolo 9

 

L’articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L’articolo 9 regola l’aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l’architettura degli incentivi, ma l’effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

 

Abrogazioni e ulteriori modifiche
Articolo 10

 

L’articolo 10 reca le modifiche di coordinamento alla disciplina previgente, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull’articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal D.Lgs. n. 138/2026.

Sono inoltre abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo per ciascun ambito e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L’articolo 10 interviene anche sull’articolo 27 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l’articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all’apertura di bandi adottati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l’articolo 10 interviene sull’articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali
Articolo 11

 

L’articolo 11 riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

  • il credito di imposta in materiali di recupero di cui all’articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
  • il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui all’articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

 

Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12

 

L’articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 11, resta ferma l’applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all’articolo 9.

L’articolo 12 tutela l’affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

 

Aggiornamenti
Articolo 13

 

L’articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

 


 

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