• Ven. Lug 31st, 2026
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Operativa la nuova disciplina che consente di non applicare l’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, prot. n. 2026/223895, sono state definite le modalità e i termini di attuazione dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di Bilancio 2026 – e, al ricorrere delle condizioni stabilite, esclude l’applicazione dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

 

Ambito soggettivo della disciplina

 

Le disposizioni attuative si applicano ai soggetti che erogano emolumenti variabili sotto forma di bonus e stock options:

  • ai dirigenti operanti nel settore finanziario;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel medesimo settore.

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dal provvedimento attuativo, l’aliquota addizionale non trova applicazione (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punti 1.1 e 1.2).

 

L’accesso alla disciplina di favore dipende, pertanto, da una scelta e da un adempimento del soggetto che eroga le remunerazioni: non è il dirigente o il collaboratore a effettuare il versamento richiesto per la disapplicazione dell’imposta.

 

Versamento agli enti del Terzo settore almeno pari al doppio dell’addizionale

 

La disapplicazione dell’addizionale è subordinata al versamento, da parte del soggetto erogatore, di una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento.

Il versamento deve essere effettuato a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. a)).

 

Gli enti beneficiari non possono:

  • controllare, direttamente o indirettamente, il soggetto che eroga le remunerazioni;
  • essere controllati dal soggetto erogatore;
  • essere controllati dallo stesso soggetto che controlla l’erogatore.

 

La disposizione anti abuso intende quindi escludere dal meccanismo agevolativo i versamenti effettuati in favore di enti inseriti nella medesima sfera di controllo del soggetto erogatore.

Il versamento deve inoltre riferirsi all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo d’imposta e non può essere parametrato soltanto a una parte delle remunerazioni variabili o dell’imposta potenzialmente applicabile (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 2, lett. b)).

 

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico

 

La somma destinata agli enti del Terzo settore deve essere versata mediante bonifico (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.1).

Il provvedimento contiene, tuttavia, una disposizione di salvaguardia per i pagamenti effettuati prima della sua pubblicazione. Sono considerati validi anche i versamenti eseguiti anteriormente al 30 luglio 2026 con strumenti diversi dal bonifico, purché:

  • siano stati effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili;
  • risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario.

La previsione consente, quindi, di riconoscere i versamenti già eseguiti nel corso del 2026, a condizione che siano verificabili la provenienza delle somme, la loro destinazione e l’effettiva acquisizione da parte dell’ente del Terzo settore (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.2).

 

Versamento insufficiente: integrazione entro 60 giorni

 

Il provvedimento disciplina anche l’ipotesi in cui, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che la somma già versata agli enti del Terzo settore sia inferiore al doppio dell’addizionale effettivamente dovuta.

L’insufficienza del versamento non determina automaticamente la decadenza dal beneficio. Il soggetto erogatore può integrare la somma inizialmente versata, corrispondendo agli enti del Terzo settore la differenza necessaria per raggiungere l’importo minimo richiesto.

L’integrazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (dal termine del 16 marzo). La conservazione del beneficio è quindi subordinata al tempestivo versamento della differenza (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.3).

 

Indicazione dei versamenti nel modello Redditi

 

I soggetti erogatori devono indicare nel proprio modello Redditi, relativo al periodo d’imposta nel quale i versamenti sono stati effettuati:

  • l’ammontare delle somme versate;
  • i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.

 

Devono inoltre conservare idonea documentazione attestante:

  • l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta;
  • l’importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.

 

La documentazione dovrà quindi consentire di verificare sia la corretta determinazione dell’imposta non applicata sia il rispetto del rapporto minimo di due a uno tra il versamento effettuato e l’addizionale complessivamente dovuta (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.4).

 

Mancata applicazione dell’addizionale da attestare nella CU

 

Nella Certificazione unica (CU) relativa all’anno nel quale i dirigenti o i collaboratori ricevono gli emolumenti variabili, il sostituto d’imposta deve attestare l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L’indicazione nella CU consente di documentare che la mancata trattenuta dell’addizionale non deriva da un’omissione del sostituto, ma dall’applicazione della nuova disciplina agevolativa (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 3.5).

 

Decorrenza dalle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2026

 

Le disposizioni attuative si applicano alle remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.1).

Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere le informazioni relative ai versamenti sarà approvato nel 2027, il provvedimento introduce una specifica disciplina transitoria.

I versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, qualora questa sia anteriore al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nel medesimo modello dovranno essere riportati anche i versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (cfr. provvedimento prot. n. 2026/223895, punto 4.2).

 

Una scelta da programmare sull’intero periodo d’imposta

 

Il provvedimento attuativo completa il quadro della nuova disciplina, subordinando la disapplicazione dell’addizionale a condizioni quantitative, finanziarie, documentali e dichiarative puntualmente individuate.

La scelta deve essere effettuata considerando:

  • l’ammontare complessivo delle remunerazioni variabili erogate nel periodo;
  • l’addizionale del 10 per cento che risulterebbe complessivamente dovuta;
  • il versamento minimo da effettuare agli enti del Terzo settore;
  • gli eventuali conguagli;
  • gli obblighi di indicazione nel modello Redditi e nella Certificazione unica.
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