• 13/01/2026 13:32

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

 

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