Diffusa l’attesa circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal “Decreto Agosto” e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. La circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Parte I (per quanto attiene ai profili sostanziali) e la parte III (per quanto riguarda gli aspetti procedurali), del documento di prassi, è dedicata ai chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. “Decreto Agosto”) utilizzando la forma della domanda-risposta. La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda-risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
La circolare è stata elaborata anche alla luce dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 7 dicembre 2021, sia delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi 622, 623 e 624 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).
La circolare conclude stabilendo che gli uffici dell’Agenzia delle entrate valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi, considerando, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con i nuovi chiarimenti resi.


