Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 marzo 2022 parzialmente superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016. In quest’ultima, equiparando di fatto la S.t.p. alla società di servizi, era stato conseguentemente ritenuto necessario, per l’iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, che i soci professionisti costituissero la maggioranza e che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p. Con la recente risoluzione n. 10 del 2022, invece, ammesso l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.
Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 marzo 2022, con oggetto: VISTO DI CONFORMITÀ – Individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità – Rilascio – Ulteriori chiarimenti in merito alla società tra professionisti (Stp) esercente attività di assistenza fiscale – Art. 2 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Articolo 35 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12/11/2011, n. 183




