• 23/04/2024 6:18

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell’Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

 

È aperta sul sito dell’Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla “Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi”. Fino a lunedì 14 settembre gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L’Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

 

I punti della circolare

 

Viene chiarito che per “mercato regolamentato estero” si deve intendere – oltre che quello riconosciuto dalla CONSOB e quello indicato nell’elenco dell’ESMA – anche ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico”, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30.

Per quanto riguarda i “sistemi multilaterali di negoziazione”, viene evidenziato che c’è un elemento comune sia ai mercati regolamentati in senso proprio che a tali sistemi: entrambi hanno un “regolamento”, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. Ciò che, in particolare, rileva, ai fini delle imposte sui redditi, è l’esistenza di regole di formazione dei prezzi.

L’esistenza, quindi, di “prezzi ufficiali” è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che, ai fini delle imposte sui redditi, la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili”. In ciò la distinzione rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 luglio 2020)

 

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate evidenzia che in diverse disposizioni in materia di imposte sui redditi è presente il riferimento ai «mercati regolamentati», sia nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) sia in diverse disposizioni speciali è contenuto il riferimento ai “mercati regolamentati”. 

La nozione di mercato regolamentato rileva ai fini dell’articolo 9 (valore normale), dell’articolo 23 (redditi prodotti nel territorio dello Stato), dell’articolo 51 (stock option), dell’articolo 67 (redditi diversi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni), dell’articolo 87, comma 4 (PEX), dell’articolo 94 (valutazione dei titoli), dell’articolo 101 (deducibilità delle minusvalenze), dell’articolo 112 (strumenti finanziari derivati), dell’articolo 130 (esercizio dell’opzione per il consolidato mondiale), dell’articolo 152 (reddito della stabile organizzazione) del TUIR.

La nozione di mercato regolamentato rileva anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari su interessi da titolo obbligazionario (articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) o della ritenuta sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione (articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); ai fini dell’applicazione dell’articolo 26-quater, comma 8-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973 che ha introdotto una speciale ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a società conduit che collochino prestiti obbligazionari sui mercati internazionali garantiti da società del gruppo; della disciplina dei redditi di capitale dei redditi diversi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’articolo 1 comma 1, secondo periodo, stabilisce che le soglie per configurare la società come non operativa non si applicano, tra l’altro, «alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente»; ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) di cui all’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge n. 296 del 2006; ai fini della rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Link al testo della Bozza circolare con oggetto: «Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi»