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All’attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo le confetture incluse tra i prodotti elencati nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell’Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai fini IRPEF, le attività di produzione e commercializzazione di marmellata, ottenuta esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo deve, invece, essere tassata su base catastale, rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ai sensi del quale sono considerate attività agricole «le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ». Al riguardo, si evidenzia che il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), cui rinvia la predetta disposizione, tra le attività tassativamente elencate ricomprende la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di agrumi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non sono soggetti passivi IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 TUIR. Questa è una della risposte contenute nel documento n. 228 del 28 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate, concernente l’applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 228 del 28 luglio 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Agricoltura – Attività agricole connesse – Trasformazione della frutta (agrumi) in marmellata – Applicazione del regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’Iva – Esclusione – Beni soggetti all’aliquota del 10 per cento – Affermazione – Attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c) del TUIR – Inclusione – Art. 34 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917