• 26/04/2024 23:17

Cessione onerosa di fabbricati da demolire effettuata dopo cinque anni dall’acquisto. Sussiste una differenza tra destinazione edificatoria originariamente conferita all’area (che può essere plusvalente) e destinazione ripristinata (non plusvalente) conseguente alla demolizione di un edificio

 

 

 

Se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione resi nell’ambito di contenziosi vertenti su diverse fattispecie, tra cui anche l’ipotesi della cessione di fabbricati ricadenti in un piano di recupero (cfr. sentenza n. 9606 del 5 aprile 2019).

Pertanto, in considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri  dell’Avvocatura generale dello Stato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008. Queste le istruzioni impartite nella circolare n. 23 del 29 luglio 2020, con il quale l’Agenzia delle entrate prende finalmente atto, che se la cessione ha ad oggetto un fabbricato, a prescindere se sia destinato alla demolizione, occorrerà rifarsi sempre al regime fiscale proprio di tale bene e non a quello relativo ai terreni.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 29 luglio 2020, con oggetto «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Cessione onerosa di fabbricati effettuata dopo cinque anni dall’acquisto – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire” –Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008) in conseguenza di orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917»

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