Due risoluzioni su impatriati/ricercatori e su IVA delle prestazioni “para-sanitarie” (con effetti anche su fatturazione e STS).
Risoluzione n. 8/E del 23/02/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 23 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoratori impatriati – Estensione del periodo agevolabile – Rientri dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 – Irrilevanza del emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo) – Decorrenza dell’ulteriore quinquennio – Docenti e ricercatori – Estensione temporale dell’agevolazione – Requisito dei figli – Maturazione in corso di fruizione – Progressivo allungamento del periodo agevolato – Articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. n. 147/2015 – Articolo 44, D.L. n. 78/2010.
La Risoluzione interviene su due profili applicativi che, nella prassi, generano incertezza sulla durata dei regimi agevolativi per il rientro in Italia: (i) il regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015) con riferimento all’ulteriore quinquennio introdotto dalla riforma 2019; (ii) gli incentivi per docenti e ricercatori (articolo 44 D.L. 78/2010), con focus sulla “meccanica” dell’estensione del periodo agevolato al variare dei requisiti familiari.
A) Lavoratori impatriati – rientri 30 aprile-2 luglio 2019 (senza decreto attuativo)
L’Agenzia delle entrate ricostruisce la sequenza normativa e chiarisce che per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, l’accesso all’ulteriore quinquennio non è subordinato all’emanazione del decreto ministeriale (e dalla conseguente mancata attivazione del Fondo Controesodo). Il passaggio decisivo è che la disciplina di estensione rinvia, per tale platea, ai soggetti “beneficiari del regime” che trasferiscono la residenza a partire dal 30 aprile 2019, senza prevedere condizioni ulteriori legate all’adozione del decreto.
Sul piano della decorrenza, la Risoluzione ribadisce l’impostazione “a blocchi”: il primo quinquennio agevolato decorre dall’anno di trasferimento della residenza fiscale e l’eventuale ulteriore quinquennio si aggancia al periodo d’imposta successivo alla conclusione del primo quinquennio (computo coerente con la logica temporale del regime).
B) Docenti e ricercatori – estensione che può maturare anche “in corso”
Per gli incentivi di cui all’articolo 44 D.L. n. 78/2010, la Risoluzione chiarisce un aspetto operativo spesso trascurato: l’allungamento del periodo agevolato (fino a 8/11/13 periodi) collegato al requisito dei figli minorenni a carico può verificarsi anche durante la fruizione del beneficio. In altre parole, se l’evento rilevante (nascita/adozione o sopravvenienza del requisito) si verifica entro il periodo agevolato in corso, l’agevolazione può estendersi progressivamente (ad esempio: da 6 a 8; poi da 8 a 11; poi da 11 a 13), senza necessità che i requisiti siano già presenti sin dall’inizio.
La Risoluzione legittima la gestione dinamica del requisito familiare, con impatto sulla pianificazione delle ritenute e sulla corretta rappresentazione in dichiarazione, evitando interpretazioni “rigide” che avrebbero limitato l’estensione solo ai casi in cui i requisiti fossero già integrati al momento del rientro.
Risoluzione n. 9 del 24/02/2026
Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 24 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Prestazioni sanitarie – Esenzione – Duplice requisito oggettivo e soggettivo – Articolo 10, primo comma, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 – Osteopata – Chiropratico – Chinesiologo – Esclusione dall’esenzione e IVA ordinaria – Per osteopata/chiropratico/chinesiologo la gestione documentale con le regole ordinarie di fatturazione elettronica – Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – Esenzione IVA subordinata al titolo abilitante – Fatturazione delle prestazioni sanitarie verso persone fisiche – Divieto di fattura elettronica via SdI – Sistema Tessera Sanitaria – Obbligo di trasmissione dati (Massaggiatore capo bagnino).
La Risoluzione fornisce un inquadramento sistematico dell’esenzione IVA per prestazioni sanitarie ex articolo 10, primo comma, n. 18), DPR 633/1972, ribadendo il criterio cardine della giurisprudenza e della prassi: l’esenzione richiede la compresenza di (i) un requisito oggettivo (prestazioni aventi finalità di diagnosi, cura, riabilitazione o comunque tutela della salute della persona) e (ii) un requisito soggettivo (prestazioni rese nell’esercizio di professioni/arti sanitarie abilitate e vigilate, o comunque individuate dai provvedimenti ministeriali previsti dalla normativa).
A) Osteopata e chiropratico: IVA ordinaria per iter non completato
Pur essendo figure “perimetrate” dalla legge n. 3/2018, l’Agenzia – sulla base del parere del Ministero della Salute richiamato – conclude che, allo stato, non è ancora completato l’iter regolamentare/attuativo necessario (titoli, equipollenze, definizione piena del perimetro abilitante e dell’assetto ordinistico): ne discende che le prestazioni rese da osteopati e chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette a IVA in misura ordinaria.
B) Chinesiologo: esclusa la qualifica di professione sanitaria ai fini dell’esenzione IVA
Per il chinesiologo, la Risoluzione ribadisce che l’attività è inquadrata in ambiti di promozione del benessere/mantenimento delle capacità fisiche e non rientra tra le professioni sanitarie regolamentate ai fini del n. 18); pertanto anche in questo caso l’esenzione non è applicabile e l’operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.
C) Massaggiatore capo bagnino (MCB): esenzione IVA possibile se titolo idoneo
Diverso l’esito per il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapista): la Risoluzione riconduce la figura tra le arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi della disciplina richiamata e ammette l’esenzione a condizione che il soggetto sia in possesso di un titolo abilitante idoneo e coerente con la normativa di settore. Il focus operativo è quindi sul presidio documentale: non basta l’autodichiarazione di attività, ma occorre la prova del titolo.
D) Documentazione e fatturazione: SdI e Sistema Tessera Sanitaria (STS)
La Risoluzione coordina l’inquadramento IVA con le regole di fatturazione/trasmissione dati: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche opera il divieto di emissione di fattura elettronica tramite SdI (divieto che, nella prassi operativa, impone gestione “non SdI” e invio dati attraverso i canali previsti). Per il Massaggiatore capo bagnino (MCB), trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente rilevanti anche ai fini del Sistema Tessera Sanitaria, si richiama l’obbligo di trasmissione dei dati STS e, conseguentemente, la conferma del divieto SdI. Per osteopata/chiropratico/chinesiologo – proprio perché le prestazioni non rientrano nel perimetro di esenzione sanitaria – la gestione documentale segue le regole ordinarie di fatturazione elettronica





