• 19/05/2025 23:57
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Con 96 voti favorevoli, 55 contrari e 10 astensioni l’Assemblea ha approvato con modificazioni il ddl n. 685 di conversione in legge del D.L. n. 48/2023, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, incardinato nella seduta del 21 giugno con relazione della senatrice Mancini, nel testo proposto dalla Commissione Sanità e Lavoro.

Il Testo approvato dal Senato il 22 giugno 2023

 

Link al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, conv., con mod., dalla legge di 3 luglio 2023, n. 85, recante: «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.». In Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.153 del 3 luglio 2023

 

In sintesi, il contenuto del Provvedimento urgente in tema di lavoro, nel testo proposto dalla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza e Sociale).

Gli articoli da 1 a 11 del decreto-legge prevedono nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, spettante in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenne o avente almeno sessanta anni di età o disabile o – come aggiunto dal Senato, ampliando la platea – almeno un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Riguardo ai disabili, si fa riferimento alle categorie di disabilità poste dalla disciplina regolamentata in materia di ISEE. Dal Senato sono stati inoltre attenzionati i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alle violenze di genere, specificando che costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

In merito agli ulteriori requisiti soggettivi o inerenti al nucleo familiare, di cui all’articolo 2, si rileva in primo luogo che quelli inerenti alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del richiedente il beneficio in oggetto sono analoghi a quelli già previsti per il reddito di cittadinanza. Si segnala che viene operata una riduzione da dieci a cinque anni del requisito di durata minima della residenza in Italia nel periodo di vita precedente alla domanda del beneficio, ferma restando la condizione della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni precedenti alla domanda. A quest’ultimo riguardo, il comma 10 introduce una definizione specifica di continuità di residenza.

I requisiti inerenti alle condizioni economiche del nucleo familiare, concernenti sia i valori massimi dell’ISEE, del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, sia l’assenza di godimento di alcuni beni durevoli particolari, sono analoghi a quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Tra le differenze si segnala che il limite relativo al reddito familiare è parametrato in base a una scala di equivalenza.

La misura del beneficio economico in oggetto è determinata nell’articolo 3, modificando quelli previsti per il reddito di cittadinanza. Una prima differenza consiste nell’applicazione di un nuovo parametro moltiplicativo in ragione della diversa scala di equivalenza summenzionata. Una sostanziale differenza deriva dal diverso regime di durata e di rinnovo, in quanto per l’assegno di inclusione, dopo i primi diciotto mesi, il rinnovo è ammesso per dodici mesi (anziché diciotto), ferma restando la sospensione di un mese dell’erogazione del beneficio prima di ogni rinnovo.

L’articolo 4 del decreto-legge concerne in primo luogo la procedura per la domanda e per il riconoscimento del beneficio economico in oggetto. La domanda è presentata all’INPS, anche tramite gli istituti di patronato e di assistenza sociale e – come aggiunto in 10a Commissione – tramite i centri di assistenza fiscale conosciuti come CAF.

Il riconoscimento della misura presuppone la sottoscrizione da parte del richiedente di un patto di attivazione digitale. Quest’ultimo deve essere sottoscritto in una piattaforma digitale del sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL). Alla sottoscrizione del suddetto patto conseguono, da un lato, il riconoscimento dell’assegno di inclusione nel mese successivo, dall’altro lato, l’applicazione di ulteriori procedure e obblighi. L’inadempimento di tali obblighi determina la decadenza del beneficio ai sensi dell’articolo 8.

In particolare, si prevede che i servizi sociali effettuino una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare intesa alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Nell’ambito di tale valutazione i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Anche il patto per l’inclusione sopramenzionato deve prevedere la partecipazione in via obbligatoria ad attività formative o di lavoro o altre misure di politiche attive da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni o di età inferiore ai sessanta anni, che esercitino la responsabilità genitoriale, non occupati, non frequentanti un regolare corso di studi, né titolari di una pensione diretta e che non abbiano determinate cariche di cura relative a figli o familiari disabili. Sono esclusi da tali obblighi le persone affette da patologia oncologica, i soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio nonché, come aggiunto dal Senato, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione e di fuoriuscita dalle violenze di genere. In ogni caso i soggetti esclusi dai suddetti obblighi possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al servizio personalizzato.

Riguardo il sopramenzionato patto di servizio personalizzato le Regioni possono prevedere che la sottoscrizione e la relativa presa in carico siano effettuate anche presso i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro. Seguirà un decreto ministeriale proprio per individuare le misure per il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e la formazione.

I commi dal 9 all’11 dell’articolo 6, parzialmente riformulati dal Senato, disciplinano l’utilizzo per il potenziamento degli interventi dei servizi sociali di risorse finanziarie già stanziate.

Riguardo alla modalità di erogazione l’articolo 4, al comma 8, prevede che l’assegno di inclusione sia corrisposto mediante uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato carta di inclusione, utilizzabile per acquisto o, entro i limiti previsti dal medesimo comma, per prelievi di contante. Si esclude che la carta possa essere utilizzata per giochi che prevedono vincite di denaro o altre utilità. Inoltre, la carta non può essere utilizzata per l’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici.

L‘articolo 7, nel quale, ad opera del Senato, sono state inserite alcune modifiche tecniche, individua le amministrazioni e le autorità competenti per i controlli dell’assegno di inclusione. Ad esso occorre aggiungere i Comuni che sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici. L’articolo 7 interessa anche i criteri e le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni relative ai controlli e prevede l’adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all’irregolare percezione dei benefici in oggetto.

Riguardo alle altre disposizioni di cui l’articolo 8, si segnala in primo luogo che esso reca sanzioni penali per illeciti di falso o di omissioni relativi ai benefici in esame e prevede la decadenza del nucleo familiare degli stessi o la sospensione per le condanne e i procedimenti penali individuati dal medesimo articolo.

Si prevede, inoltre, la medesima decadenza dell’assegno per l’inadempimento degli obblighi summenzionati posti a carico dei beneficiari nonché per alcune fattispecie di falso o di omissione nelle comunicazioni o dichiarazioni e per il rifiuto di un’offerta di lavoro subordinato rientrante nell’ambito della fattispecie di cui al successivo articolo 9.

Quest’ultimo, nel testo parzialmente riformulato dal Senato, distingue a seconda che l’offerta di lavoro sia a tempo indeterminato o a termine e, nell’ambito della prima tipologia contrattuale, disciplina distintamente l’ipotesi in cui nel nucleo familiare vi siano figli di età inferiore a quattordici anni. 

È stata inserita al lato degli 80 km, la percorrenza in massimo centoventi minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede che l’assegno sia sospeso in caso di rapporto di lavoro a termine di durata compresa tra uno e sei mesi. L’erogazione del beneficio riprende al termine del rapporto. Il periodo di durata di quest’ultimo e il reddito da esso derivante non rilevano ai fini dell’applicazione dell’assegno.

L’articolo 10 prevede una serie di incentivi per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’assegno per l’inclusione nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’assegno di inclusione, che avviino un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Tali norme riconoscono, in primo luogo, un incentivo in favore dei datori di lavoro privato in caso di assunzione dei soggetti in esame.

L’incentivo è della durata massima di dodici mesi e l’importo dello stesso varia a seconda che il contratto stipulato sia a tempo indeterminato o a termine. Si prevedono, inoltre: un incentivo per le agenzie per il lavoro, con riferimento alle assunzioni in oggetto effettuate a seguito di loro specifica attività di mediazione; un incentivo per alcuni enti e imprese, con riferimento alle assunzioni in oggetto relative a persone con disabilità ed effettuate a seguito di attività di mediazione da parte dei medesimi enti o imprese. La summenzionata prestazione aggiuntiva per i beneficiari dell’Assegno di inclusione è riconosciuta in un’unica soluzione ed è pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione (calcolate nel rispetto di un limite pari a 500 euro mensili).

L’articolo 11 prevede un’attività di monitoraggio e di valutazione relativi all’attuazione dell’Assegno di inclusione nonché l’istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L’articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro. Tale istituto interessa, in primo luogo, i soggetti, di età compresa tra diciotto e cinquantanove anni, non aventi i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell’ISEE non superiore a 6.000 euro annui; un ulteriore possibile ambito di applicazione è previsto con riferimento ad alcuni soggetti appartenenti a nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro è definito come una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro; in tali ambiti rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. In caso di partecipazione ai suddetti progetti, per la durata della stessa e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un’indennità pari a 350 euro mensili.

L’articolo 12-bis – inserito dal Senato – reca, con riferimento all’intero decreto-legge, una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano; lo stesso articolo reca, con riferimento alle suddette Province autonome, clausole specifiche, relative all’Assegno di inclusione o a misure analoghe.

L’articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie. Si rileva, in primo luogo, che il comma 3 reca un intervento di coordinamento al fine di assicurare l’inclusione nel regime sanzionatorio previsto per il Reddito di cittadinanza anche degli illeciti in materia commessi nella fase finale di applicazione dell’istituto. La novella di cui al successivo comma 6 conferma che alle categorie di soggetti rientranti, dal 1° gennaio 2024, nell’ambito dell’Assegno di inclusione continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza senza l’applicazione del limite di sette mensilità introdotto dalla legge di bilancio per il 2023. Il comma 5 inserisce un’ulteriore fattispecie per la quale si esclude tale limite; questa nuova norma, come parzialmente riformulata dal Senato, fa riferimento ai soggetti che, entro il 31 ottobre 2023, siano stati presi in carico – in quanto non attivabili al lavoro – dai servizi sociali.

 

Passando al secondo Capo del provvedimento, l’articolo 14 – il cui testo è stato integrato dal Senato – reca un complesso di modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche concernono, tra gli altri, profili attinenti al medico competente, alle attrezzature di lavoro, agli edifici scolastici.

L’articolo 15 prevede che, per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con conseguente messa a disposizione delle stesse anche in favore del Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 16 prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro destini un contingente di proprio personale ispettivo, adeguatamente qualificato, allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria nel territorio della Regione siciliana.

I commi 1 e 2 dell’articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale.

I successivi commi 4 e 5 – parzialmente modificati dal Senato – recano alcune integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Le novelle riguardano, tra l’altro, il principio della coerenza dei suddetti percorsi con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio.

L’articolo 18 prevede, con riferimento all’anno scolastico e accademico 2023-24, un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell’istruzione e della formazione aziendale. In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo.

L’articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l’impiego di risorse relative al periodo 2021-2027. Con le risorse del fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate ai percorsi formativi.

L’articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto cosiddetto bonus trasporti.

L’articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall’ANPAL.

L’articolo 22 modifica la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico. La novella concerne la maggiorazione specifica dell’assegno attribuita per i casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite. Al riguardo giova evidenziare che la finalità della misura è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo famigliare.

L’articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l’omissione del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di co.co.co. rientranti nella cosiddetta gestione separata dell’INPS.

 

 

 

 

L’articolo 23-bis – inserito dal Senato – introduce la possibilità di versamento della contribuzione pensionistica in relazione ad alcune fattispecie di avvenuto annullamento automatico – in seguito a norme speciali – dei debiti contributivi.

 

L’articolo 24 – ampiamente riformulato e integrato dal Senato – modifica, in primo luogo, la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato. Vengono ridefiniti i presupposti di ammissibilità (cosiddette causali) di una durata dei contratti superiore a dodici mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La nuova disciplina, oltre a confermare che la causale può consistere in esigenze di sostituzione di altri lavoratori, reinserisce la causale costituita da fattispecie previste dai contratti collettivi, riproponendo a regime una norma transitoria, operante fino al 30 settembre 2022; sopprime sia la causale di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, sia la causale di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; introduce la causale – applicabile solo con atti stipulati entro il 30 aprile 2024 e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda. Viene inoltre modificata la disciplina dell’applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l’esigenza delle causali, qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi. L’articolo 24, inoltre, modifica la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

L‘articolo 25 modifica la disciplina dell’istituto transitorio dei contratti di espansione, la cui finalità è di consentire un ricambio generazionale nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

L’articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L’articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023-31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani al di sotto dei trenta anni di età. Tale incentivo è concesso per un periodo di dodici mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’articolo 28 prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.

L’articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del terzo settore.

L’articolo 30 prevede una possibile fattispecie di prolungamento – non oltre il 31 dicembre 2023 – del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga esplicita ai limiti di durata stabiliti dalla disciplina relativa al suddetto trattamento.

L’articolo 31 reca alcune disposizioni per il completamento dell’attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia.

L’articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento delle risorse per il finanziamento statale delle convenzioni tra l’INPS e i CAF.

L’articolo 33 dispone un finanziamento straordinario in favore dell’Agenzia industrie difesa.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti e  in materia di formazione iniziale del personale impiegato sulle navi.

L’articolo 36-bis – inserito dal Senato – reca una norma interpretativa in materia di orario di lavoro nel settore del trasporto a fune.

L’articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale. Le novelle concernono, in primo luogo, le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi. Altre novelle – inserite dal Senato – integrano la disciplina delle modalità di acquisto e di utilizzo del “Libretto Famiglia“, previsto per le prestazioni occasionali rese in alcuni ambiti.

L’articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera.

L’articolo 39, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, incrementa di quattro punti percentuali la misura della riduzione temporanea, già prevista per il 2023, dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate fasce di retribuzione imponibile.

L’articolo 39-bis, inserito dal Senato, riconosce, al fine di garantire a stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale in via transitoria, ovvero dal 1° giugno al 21 settembre, un trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta.

L’articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefit). Tale regime transitorio più favorevole è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L’articolo 42 istituisce un fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2023, per le attività socio-educative in favore dei minori; il fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative. Dal Senato, è stata poi inserita una proroga fino al 31 dicembre 2023 di alcune disposizioni in materia di lavoro agile (smart working), per il settore del lavoro privato, relative in particolare a genitori con figli di età inferiore a quattordici anni e a soggetti fragili.

L’articolo 43 dispone che anche i gettoni di presenza, erogati dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dell’apposito elenco ISTAT, siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici. Introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

L’articolo 44 concerne la quantificazione e la copertura degli oneri di cui al decreto-legge in esame e reca alcune clausole contabili, rimodula la misura dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative, ed infine, incrementa il Fondo rotativo del Mediocredito centrale per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese nella misura di 545 milioni di euro per il 2023.

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