• 23/09/2023 15:28

Mance e indennità “speciale” in busta paga per il lavoro notturno e/o festivo nel turismo. In una circolare i chiarimenti sulle nuove agevolazioni fiscali

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una nuova modalità di tassazione per particolari somme percepite dai lavoratori dipendenti. Nello specifico, i commi in questione prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Inoltre, per i dipendenti del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, l’articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. “Decreto Lavoro”), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. Per affinità di tipologia e obiettivi, l’Agenzia delle entrate in un’unica circolare (la n. 26 E del 29 agosto 2023) ha fornito i chiarimenti sia sull’imposta sostitutiva sulle mance sia sull’indennità per lavoro notturno e festivo nel turismo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 E del 29 agosto 2023, con oggetto: REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Regimi di tassazione sostitutiva o agevolati – Aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF – Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande – Trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale – Trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 – Chiarimenti – Art. 1, commi da 58 a 62, della L. 29/12/2022, n. 197Art. 39-bis del D.L. 04/05/2023, n. 48, conv., con mod., dalla L. 03/07/2023, n. 85 (cd. “Decreto Lavoro”)