• 12/05/2026 5:18

Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo

image_pdfimage_print

Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Questa è una della indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.

Condividi