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Contratti di comodato verbali già in essere: riduzione del 50 per cento dell’IMU e della TASI da gennaio 2016 per le case date in “prestito” ai genitori o ai figli solo se registrati entro il 1° marzo 2016

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Feb 5, 2016

Il comma 10, dell’articolo unico della legge28 dicembre 2015, n. 208 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2093) riduce del 50% l’IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli) a specifiche condizioni. In particolare il citato comma prevede (nuova lettera 0a) del comma 3 dell’articolo 13) una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia quelle “di lusso”, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (a figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti e concomitanti condizioni:

  • che comodatario destini l’unita immobiliare ad abitazione principale;
  • che il contratto sia registrato;
  • che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato o in alternativa, nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile, che quest’ultimo venga adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per l’applicazione dell’agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU. Per quanto concerne i contratti di comodato verbali già in essere all’entrata in vigore della legge di stabilità, stante la previgente non obbligatorietà della registrazione, per poter usufruire riduzione IMU e TASI sin dal mese gennaio 2016, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), c’è tempo fino al 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio) per registrare i contratti. Infatti, in forza di detta disposizione normativa, la scadenza dei nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del «sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». È questo l’importante principio espresso dal Mef in risposta a un quesito della CNA nella nota 2472 del 29 gennaio 2016

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