Fine del contratto di lavoro a progetto: dal ministero del Lavoro le prime indicazioni operative per il personale ispettivo
Applicazione della «disciplina del rapporto di lavoro subordinato» nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento «ai tempi e al luogo di lavoro» (c.d. etero-organizzazione). Ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la «disciplina del rapporto di lavoro subordinato». Questa è una della indicazioni contenute nella circolare 3/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro sulle Co.Co.Co dopo che il D.Lgs. n. 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti ha abrogato le disposizioni sul lavoro a progetto.