• 12/02/2025 1:32

Ateco 2025. La nuova classificazione che dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa di imprese e liberi professionisti

L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025. Pertanto, a imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

In particolare, per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come previsto con la Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti.

Al riguardo, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, si ricorda che:

  • se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • se il contribuente non è iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di commercio, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it anche nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.

Vedi anche: “Documentazione tecnica e classificazioni Ateco” (Link verso il sito istituzionale dell’Istat www.istat.it)

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