• 19/04/2024 10:31

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto. Con il provvedimento è, inoltre, approvato il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari”, con le relative istruzioni. La predetta comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito per l’anno 2021 un credito d’imposta – nel limite di 20 milioni di euro – per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari. L’agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all’affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi del comma 3, dell’articolo 67-bis del citato D.L. n. 73/2021 l’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244