• 23/04/2024 7:25

 

L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l’invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 2 novembre 2021, con oggetto: «CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Art. 32 del DL 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L 23/07/2021, n. 106 (D.L. “Sostegni-bis”) – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021»