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Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, per gli anni 2019 e 2020, del credito di imposta destinato esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 18 dicembre 2019, istituito il codice tributo:


 “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato D.P.C.M 31 maggio 2019, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

 

Si ricorda che il credito di imposta è destinato agli:

  • esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;  
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel D.P.C.M. 31 maggio 2019 e, in particolare, in relazione alla singola localizzazione dell’impresa per la quale si richiede il beneficio,
    • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10.
    • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10.

 

Come e quando presentare la domanda

 

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul linkPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria“, “Credito d’imposta edicole” del menù “Servizi on line“.

 

Calcolo del credito

 

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica (IMU);
  • tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  • canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  • tassa sui rifiuti (TARI);
  • spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

 

Normativa e prassi

 

La legge istitutiva del credito d’imposta

Link al testo testo dell’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Le disposizioni applicative

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2019, recante: «Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019

 

Il codice tributo per l’utilizzo tramite modello F24

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 107 E del 18 dicembre 2019: «TAX CREDIT EDICOLE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Art. 1, commi da 806 a 809, della L. 30/12/2018, n. 145 – DPCM 31/05/2019»