• 15/05/2026 15:39
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È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 

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