• Lun. Ago 24th, 2026
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Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull’ambito applicativo, documentale e temporale.

 

Nei fringe benefit anche le utenze domestiche

 

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

 

Non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari

 

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 4 novembre 2022, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Nuova disciplina temporanea (ambito applicativo, documentale e temporale) – Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche (somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale) – Rapporti con il bonus carburante – Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 12 del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod, dalla L. 21/09/2022, n. 142, cd. decreto-legge Aiuti-bis

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