È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.
Le modalità d’iscrizione al Runts
Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il test di non commercialità
Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.
Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro
La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)
Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)





