• Lun. Set 14th, 2026
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L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l’anno d’imposta 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

  • istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri APersonale, FDati contabili impresa e HDati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l’Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Di seguito le novità.

 

Parte generale – Cause di esclusione

 

Le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli ISA richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026, relativi al periodo d’imposta 2025:

8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si ricorda che tali cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA erano comunque subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

L’eliminazione di dette cause di esclusione è conseguente alle modifiche introdotte dagli articoli 8 e 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 846 e ss.); a seguito di tali modifiche, infatti, è stato, da un lato eliminata la previsione secondo cui l’esclusione dall’applicazione dagli ISA è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, dall’altro ridefinito il momento di efficacia delle disposizioni del Codice del Terzo settore e della disciplina delle imprese sociali, in tema di applicazione degli ISA, fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025.

Nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2027, relative al periodo d’imposta 2026 (primo periodo d’imposta interessato dall’applicazione delle nuove disposizioni fiscali), saranno introdotti nuovamente i codici 8, 9 e 10, per consentire ai soggetti interessati di segnalare le cause di esclusione in commento.

 

Quadro F – Dati contabili impresa

 

La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.

In particolare, un primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656), che ha introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. n. 199 del 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e ss.) e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del rigo F13 e del rigo F15 sono state integrate nella parte in cui è precisato che, nel campo 1, non deve essere indicato, rispettivamente, l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, ivi compresa, da ultimo quella prevista dalla L. n. 199 del 2025.

Con riferimento al rigo F17, le istruzioni alla compilazione del campo 4di cui maggiorazioni fiscali, sono state aggiornate al fine di includere l’importo riferito alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento connessi alla fruizione della suddetta misura agevolativa.

Tali aggiornamenti si collocano in continuità con quelli effettuati negli anni pregressi per la gestione delle agevolazioni fiscali e hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli ISA.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, sebbene la norma abbia introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, lo specifico aggiornamento effettuato sul modello ISA si è reso necessario al fine di assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF.

 

 Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

 

Nei modelli ISA2026 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2025, intervenendo sull’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearli al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

Come per lo scorso anno, l’unica rilevante differenza rispetto agli anni passati, in merito alla corrispondenza tra le istruzioni al modello ISA e i corrispondenti righi del quadro RE, riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del Testo unico delle imposte sui redditi. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, devono essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società tra avvocati (STA), di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

a)Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

b)Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

c)Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

d)Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

e)Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

f)Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

g)Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

h)Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10;

come per l’anno precedente, sebbene ancora escluse dall’applicazione degli ISA, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto, negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U, il quadro EDati per la revisione, introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla eventuale elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale: chiarimenti

 

Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB), relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, il periodo d’imposta 2025 rappresenta la prima annualità per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto CPB secondo cui, decorso il biennio oggetto di concordato, i soggetti che abbiano conservato i requisiti necessari per potervi accedere e nei confronti dei quali non siano insorte cause di esclusione, potranno aderire a una nuova proposta di concordato biennale. Pertanto, nei confronti dei citati contribuenti, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate (c.d. dati precalcolati) e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il punteggio risultante dall’applicazione degli ISA assume rilevanza, non solo ai fini della definizione della proposta, ma anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva, secondo le previsioni dell’articolo 20-bis del decreto CPB.

Al riguardo, appare opportuno chiarire che, per coloro che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

Tale preclusione è correlata alla circostanza che per tali soggetti il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.

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