• 15/07/2026 22:12
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Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 

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