• Gio. Lug 30th, 2026
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Speciale – I nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

 

Gli approfondimenti

 

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026
di Enrico Molteni

 

Prassi

 

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi dimpresa e dellinsolvenza

L’Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dellAgenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Giurisprudenza

Tribunali:

 

Crisi dimpresa, composizione negoziata e concordato semplificato: le ultime pronunce dei tribunali

Una breve raccolta di decisioni di merito a corredo della circolare n. 5/E/2026 dell’Agenzia delle entrate sui nuovi istituti del Codice della crisi

 

Oltre alle numerose pronunce richiamate dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, si propone di seguito una breve raccolta di recenti decisioni di merito. I provvedimenti selezionati offrono un quadro operativo delle principali questioni emerse nella prassi: transazione fiscale nella composizione negoziata, assenza di cram down nellaccordo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, limiti delle misure protettive, presupposti del concordato semplificato e apertura della liquidazione giudiziale allesito negativo o infruttuoso del percorso di risanamento

 

Tribunale di Vicenza – Sentenza n. 174/2026 – 23/07/2026

Concordato semplificato inammissibile e debitrice insolvente: apertura della liquidazione giudiziale dopo la composizione negoziata

Tribunale di Vicenza – Sezione prima civile – Diritto della crisi e dellinsolvenza – Sentenza n. 174 del 23 luglio 2026 – R.G. n. 360/2024 – Concordato semplificato inammissibile – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Procedimento preliquidatorio pendente – Composizione negoziata con misure protettive – Successiva domanda di omologazione del concordato semplificato – Inammissibilità della proposta ex art. 25-sexies CCII – Adesione della debitrice alla domanda del creditore – Competenza del tribunale – Superamento delle soglie dimensionali – Debiti tributari scaduti e debiti complessivi superiori alle soglie – Decreto ingiuntivo non opposto, precetto e pignoramento presso terzi negativo – Incapacità di soddisfare integralmente i creditori nei termini contrattuali – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 1, 2, 27, 28, 49 e 121 CCII.

Dopo l’inammissibilità del concordato semplificato proposto all’esito della composizione negoziata, la pendenza di debiti scaduti rilevanti, l’esito negativo del pignoramento, l’esposizione tributaria e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni integrano lo stato di insolvenza e giustificano l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Lanciano – Decreto – 09/07/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzazione giudiziale limitata alla regolarità dellaccordo, senza cram down

Tribunale di Lanciano – Decreto del 9 luglio 2026 – Proc. n. 528/2026 – Composizione negoziata della crisi – Transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione – Esclusione del cram down

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con le agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Pagamento parziale e dilazionato del debito erariale – Inclusione dellIVA – Esclusione dei tributi UE, dei tributi locali e dei crediti previdenziali e assicurativi – Attestazione di convenienza e relazione su completezza e veridicità dei dati – Deposito presso il tribunale competente – Controllo giudiziale di regolarità formale e sostanziale – Esclusione di valutazioni di merito e della ristrutturazione forzosa – Autorizzazione allesecuzione.

La transazione fiscale conclusa nell’ambito della composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, CCII produce effetti dopo il deposito e l’autorizzazione del tribunale; il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e della documentazione, senza possibilità di sostituire il consenso dell’Erario in caso di mancata adesione.

 

Tribunale di Forlì – Sentenza n. 58/2026 – 22/06/2026

Pagamenti non autorizzati e informazioni reticenti dopo la composizione negoziata: revoca del termine ex art. 44 CCII e apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Forlì – Procedure concorsuali – Sentenza n. 58 del 22 giugno 2026 – R.G. n. 22-2/2025 – Revoca del termine ex art. 44 CCII – Atti in frode – Apertura della liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Procedimento unitario – Domanda con riserva ex art. 44 CCII dopo esito negativo della composizione negoziata – Obblighi informativi del debitore – Pagamenti di crediti anteriori senza autorizzazione ex art. 100 CCII – Pagamento di consulenti, fornitori, Erario e dipendente – Violazione della par condicio creditorum – Omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti – Flussi finanziari anomali e ricariche di carte prepagate – Atti in frode e condotte pregiudizievoli per una soluzione efficace della crisi – Revoca del termine per il deposito di proposta, piano o accordo – Stato di insolvenza – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 4, 44, 49, 100, 121 e 211 CCII.

Nel procedimento, la violazione del divieto di pagare crediti anteriori senza autorizzazione, l’omessa rappresentazione di debiti fiscali rilevanti e la presenza di flussi finanziari anomali integrano atti in frode e condotte idonee a pregiudicare una soluzione efficace della crisi, giustificando la revoca del termine ex art. 44 CCII e l’apertura della liquidazione giudiziale.

 

Tribunale di Brescia – Decreto – 03/04/2026

Transazione fiscale nella composizione negoziata: autorizzata lesecuzione dellaccordo con lAgenzia delle entrate

Tribunale di Brescia – Procedure Fallimentari – Decreto del 3 aprile 2026 – R.G. n. 6755/2026 – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Autorizzazione allesecuzione

CRISI DIMPRESA – Composizione negoziata della crisi – Accordo transattivo con lAgenzia delle entrate ex art. 23, comma 2-bis, CCII – Accordo sottoscritto – Regolarità della documentazione allegata – Autorizzazione giudiziale allesecuzione dellaccordo.

Nella composizione negoziata della crisi, il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, previa verifica della sottoscrizione dell’accordo e della regolarità della documentazione allegata.

 

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6/2026 – 13/02/2026

Composizione negoziata chiusa positivamente ma travolta dal debito fiscale sopravvenuto: apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale di Verbania – Sentenza n. 6 del 13 febbraio 2026 – P.U. n. 20-1/2025 – Composizione negoziata conclusa positivamente – Debito tributario sopravvenuto – Liquidazione giudiziale

CRISI DIMPRESA – Liquidazione giudiziale – Composizione negoziata conclusa positivamente – Accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII – Sopravvenuta conferma giudiziale di avvisi di accertamento tributari – Debito fiscale di importo rilevante – Inattuabilità del risanamento – Adesione della debitrice alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale – Superamento delle soglie dellimpresa minore – Stato di insolvenza – Debiti scaduti superiori a euro 30.000 – Apertura della liquidazione giudiziale – Artt. 2, 27, 49 e 121 CCII.

L’esito positivo della composizione negoziata e la sottoscrizione di un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c), CCII non impediscono l’apertura della liquidazione giudiziale quando un rilevante debito tributario sopravvenutamente accertato renda inattuale il percorso di risanamento e risulti lo stato di insolvenza della debitrice.

 

 

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