• 07/03/2026 18:00
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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2026, prot. n. 71552/2026, sono stati approvati il modello 730/2026 e i modelli dell’intera “filiera” dell’assistenza fiscale: 730-1, 730-2 (sostituto / CAF-professionista), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, oltre alla bolla per la consegna del 730-1, con le relative istruzioni.

 

730/2026: dubbi su compilazione, oneri e spese?

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Con distinto un provvedimento della stessa data, inoltre, sono state approvate:

 

 

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Scadenze 730/2026: il calendario operativo

 

Contribuente

Entro 16 marzo 2026: riceve la Certificazione Unica “CU 2026” dal sostituto.

Dal 30 aprile 2026: accesso alla dichiarazione precompilata.

Entro 30 settembre 2026: termine di presentazione del 730 (telematico).

Da luglio a novembre 2026: rimborsi/trattenute in busta paga/pensione (con regole su rateazione e interessi).

 

Sostituto d’imposta 

Entro 16 marzo 2026: trasmissione “CU 2026” dipendenti e pensionati (redditi di lavoro dipendente e assimilati, ecc.) e consegna al contribuente.

Trasmissioni 730 e consegne copie/prospetti seguono finestre collegate alla data di presentazione del contribuente (con step: 15 giugno, 29 giugno, 23 luglio, 15 settembre, 30 settembre).

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Modello 730/2026 – Riepilogo Scadenze

 

AdempimentoScadenzaNota operativa
Disponibilità 730 precompilato (area dedicata AE)30 aprile 2026Apertura consultazione/gestione della precompilata
Presentazione 730/2026 (precompilato e, in generale, campagna 730)30 settembre 2026Termine ordinario di invio
Presentazione 730 integrativo26 ottobre 2026Termine “spostato” perché il 25/10/2026 è domenica
Gestione operativa 730 rettificativo10 novembre 2026Disciplina dei casi entro/oltre la data, con effetti su “senza sostituto” e flusso 730-4
Alternativa al 730 / correttiva nei termini: Modello REDDITI PF 20262 novembre 2026Termine “spostato” perché il 31/10/2026 cade di sabato

 

 

Novità e punti di “attenzione” 2026

 

“Criteri di accoglimento” e controlli: più regole in circolare, più rischio scarto

 

La Circolare dei controlli del 730/2026 , riporta anche le regole di accoglimento della dichiarazione, distinguendo controlli bloccanti e confermabili: la non conformità può determinare lo scarto del file/dichiarazione, secondo la casistica.

 

Tracciato telematico: conferma XML e limite “massivo”

 

È confermato il tracciato in XML; in più, viene ribadito un vincolo operativo: ogni file telematico non può contenere più di 2.500 dichiarazioni 730/2026, pena lo scarto dell’intero file.

 

Gestione del 730 “senza sostituto”: istruzioni e coerenze bloccanti

 

La Circolare dettaglia i requisiti del 730 presentato senza sostituto (frontespizio coerente, gestione dei righi del prospetto di liquidazione, canale di assistenza, ecc.) e richiama che la non coerenza dei dati può comportare scarto senza possibilità di conferma.

 

Ampliamento del modello 730: nuove tipologie reddituali

 

Viene richiamato il percorso di ampliamento del 730 (in attuazione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1): nel perimetro operativo del modello risultano gestibili anche fattispecie “aggiuntive” (es. monitoraggio/IVIE-IVAFE, cripto-attività – Quadro W, tassazione separata e imposte sostitutive – Quadro M, plusvalenze finanziarie – Quadro T, ecc.), con regole di versamento/rimborso allineate alla logica del “senza sostituto” in caso di debiti/crediti da queste componenti.

 

Liquidazione 2026: focus su cuneo fiscale e riordino detrazioni

 

Nella Circolare trovano spazio specifiche sezioni di calcolo/controllo che impattano direttamente su liquidazione e annotazioni, tra cui:

 

  • riduzione del cuneo fiscale / trattamento integrativo (rigo C14), con indicazioni di verifica e calcolo;
  • riordino delle detrazioni (con automatismi e/o gestione da parte del contribuente), con impatti su righi e rideterminazioni;

 

Le principali novità del 730/2026 (redditi 2025)

 

Le istruzioni del modello 730/2026 riepilogano un pacchetto di novità che impattano sul calcolo IRPEF, detrazioni familiari e gestione di specifici regimi/agevolazioni.

In sintesi:

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La de- trazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;

Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono acce- dere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli inter- venti siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;

Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di mon- tagna” o in un comune limitrofo;

Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente pre- vista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la fa- coltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento;

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