• Mar. Lug 28th, 2026
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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l’esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti  dall’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Si ricorda che il comma 8-ter.1 allarticolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020

 

La nuova modulistica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, deve essere utilizzata a decorrere dal 23 luglio 2026. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno invece essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. Si tratta, quindi, della finestra operativa per le residue ipotesi di opzione ancora praticabili in materia di Superbonus, in particolare con riferimento agli interventi agevolati nei territori colpiti da eventi sismici e alle fattispecie che rientrano nelle deroghe al blocco delle cessioni.

Il provvedimento interviene in continuità con il precedente Provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321370, le cui disposizioni restano applicabili, in quanto compatibili, per quanto non espressamente regolato dal nuovo Provvedimento. L’ Atto del 2025 aveva già definito la disciplina generale per le comunicazioni relative alle spese 2025, compresi visto di conformità, asseverazioni, modalità di invio, ricevute, annullamento e sostituzione delle comunicazioni, utilizzo dei crediti e successive cessioni.

Sul piano procedurale, il modello conferma l’impianto precedente: la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica; per gli interventi su singole unità immobiliari l’invio è effettuato dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mentre per gli interventi sulle parti comuni degli edifici può intervenire anche l’amministratore di condominio o il condòmino incaricato, con validazione del visto e delle asseverazioni. Restano indispensabili il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, energetiche o sismiche, la cui indicazione errata o incongruente può determinare lo scarto della comunicazione.

Particolare attenzione va posta ai controlli automatici: il provvedimento prevede infatti che l’Agenzia delle entrate, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici competenti per territorio, verifichi il contenuto delle comunicazioni, con possibile scarto in presenza di anomalie o incoerenze. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione comporta l’inefficacia dell’opzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In Conclusione, il nuovo provvedimento aggiorna il modello al perimetro del Superbonus 2026, conferma la scadenza del 16 marzo 2027 e rinvia, per gli aspetti generali ancora compatibili, alle regole già fissate dal provvedimento del 7 agosto 2025.

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