• 12/12/2024 19:03

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

  • la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

  • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
  • l’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

L’articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l‘acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i compensi per l’attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L’articolo 6 istituisce un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell’azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze siano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

 

Link al testo della Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo».