Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, prot. n. 75896/2025 approvato il modello 770/2025 con le relative istruzioni di compilazione, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche, che consentiranno l’invio della dichiarazione.
Il modello 770/2025 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Si ricorda che l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Tali soggetti sono:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2025 i seguenti soggetti i quali:
- hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2024 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Redazione della dichiarazione
Il riquadro “Redazione della dichiarazione” è composto da due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”.
Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso.
In particolare, indicare:
1. – nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
2. – nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2025 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.
Inoltre, dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:
- “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- “Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Ad esempio, nel caso in cui il sostituto debba trasmettere i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle “Dipendente” e “Autonomo”.
La casella “Incaricato in gestione separata” va barrata dall’intermediario di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione.
La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”.
Si ricorda che l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.
Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente al flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre è possibile, nella sezione “Gestione separata”, scegliere di:
- indicare il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato;
- barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse.
Esempio: il sostituto ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata.
In tale caso il sostituto può servirsi dell’ausilio di intermediari ovvero trasmettere direttamente la dichiarazione spacchettando i flussi.
In entrambe le ipotesi la dichiarazione dovrà essere compilata indicando codice 2 nella casella “Tipologia invio”.
CASO A: Il sostituto si avvale dell’ausilio di intermediari per l’invio di entrambi i flussi.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.
INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”.
CASO B: Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”.
INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.
CASO C: Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opti per l’invio tramite intermediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo.
INVIO 1: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”.
INVIO 2: all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”.
Si ricorda che nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”.
Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:
INVIO 1: Dipendente
INVIO 2: Autonomo e Locazioni
Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.
Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:
INVIO 1: Locazioni
INVIO 2: Dipendente
La tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.
Si ricorda che caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.
Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:
C.t. 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “dipendente”;
C.t. 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “autonomo”;
C.t. 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “capitale”.
Il campo “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, indicare:
1. nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
2. nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo di imposta 2024 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.