• 07/03/2026 19:36
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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sei risposte, dalla n. 31 alla n. 36/2026, con chiarimenti di taglio operativo su agevolazioni, IRAP, imposte dirette/indirette e adempimenti.

 

Risposta n. 31 dell’11/02/2026

Sconto in fattura nel sismabonus acquisti: detrazione commisurata alla spesa “per cassa”; se lo sconto non corrisponde a pagamenti effettivi, il credito non si perfeziona

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Sismabonus acquisti – Articolo 16, Commi 1-septies e 1-septies.1, del Decreto-legge n. 63 del 2013 – Detrazione – Spese effettivamente sostenute – Spettanza della detrazione – Acquirenti di unità immobiliari – Anno di sostenimento della spesa – Opzione sconto in fattura – Importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – Mancato perfezionamento dell’opzione – Insussistenza del credito d’imposta.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, anche in presenza di sconto in fattura, il presupposto sostanziale resta il sostenimento effettivo della spesa, con imputazione temporale legata al pagamento (criterio “per cassa”).

Nel caso esaminato, le fatture esponevano uno “sconto” pari alla detrazione massima, ma senza che risultasse versato il residuo corrispettivo oltre lo sconto fino a concorrenza dell’importo fatturato: ciò determina mancato perfezionamento dell’opzione e conseguente insussistenza del credito d’imposta in capo al fornitore.

Viene confermata la necessità di coerenza tra corrispettivo, sconto effettivo e flussi finanziari: lo scollamento tra fattura e pagamenti rende non sostenuta (in tutto o in parte) la spesa agevolata.

 

Risposta n. 32 dell’11/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica e leasing “in costruendo”: individuazione del momento di effettuazione dell’investimento e coordinamento con consegna/collaudo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 32 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica – Articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023 – Investimento – Realizzazione di un bene immobile – Contratto di Leasing in costruendo – Rilevanza – Momento di effettuazione degli investimenti – Consegna del bene.

La risposta affronta la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del credito ZES Unica in presenza di leasing in costruendo, con attenzione al rischio di anticipazioni meramente contrattuali non correlate a un’effettiva disponibilità del bene nel territorio agevolato.

L’impostazione valorizza la disponibilità sostanziale del bene (e, ove rilevante, accettazione/collaudo) quale snodo per la corretta imputazione temporale dell’investimento, con ricadute sulla spettanza del credito nel periodo di riferimento. Viene data rilevanza alla tracciabilità documentale (contratto, SAL, verbali, consegna, fatture/quietanze) per presidiare prova dell’investimento e corretto timing.

 

Risposta n. 33 dell’11/02/2026

Plusvalenza su cessione di partecipazioni e base imponibile IRAP: la rilevanza dipende dalla riclassificazione “bancaria” e da valutazioni di fatto sulla corretta voce di bilancio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 33 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IRAP – Fondazioni bancarie – Società bancaria conferitaria – Cessione di partecipazioni – Plusvalenza – Articoli 13 e 25, Comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 153 del 1999 – IRES – Imponibilità – IRAP – Base imponibile – Non rilevanza – Condizioni.

L’istanza è incentrata sulla tesi di esclusione (totale o parziale) della plusvalenza dalla base IRAP, assumendo che la stessa sia imputabile a voci contabili non incluse nel margine di intermediazione rilevante per gli intermediari.

L’Agenzia delimita l’ambito dell’interpello: la corretta riclassificazione e l’attribuzione della plusvalenza alla voce appropriata implica valutazioni di fatto (contabili e documentali) non definibili in astratto nella sede interpretativa.

Ne discende che la rilevanza IRAP non può essere affermata o esclusa automaticamente: dipende dalla qualificazione contabile effettiva e dalla verifica delle condizioni di iscrizione secondo i criteri applicabili. Nel caso di specie, la riclassificazione della plusvalenza in parola potrà essere effettuata nella Voce 210 laddove sussistano, in concreto, le condizioni previste per la sua iscrizione secondo le indicazioni della Circolare n. 262/2005. Va da sé che, considerata la natura delle condizioni ivi richieste, la riclassificazione in concreto di detta plusvalenza nella Voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non la soluzione di aspetti di natura interpretativa) che esulano dall’ambito dell’istituto dell’interpello. Sarà, pertanto, onere della Società valutare la sussistenza delle relative condizioni per procedere alla riclassificazione nella Voce 210 della Plusvalenza realizzata a seguito della cessazione delle Azioni al fine di verificare la rilevanza ai fini IRAP della stessa.

 

Risposta n. 34 dell’11/02/2026

Cedolare secca “C/1” (regime transitorio 2019): impossibile rinnovare l’opzione in sede di ulteriore proroga nel 2025 per contratto originario 2013

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 34 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Applicazione del regime della Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1, introdotto in via transitoria dall’Articolo 1, Comma 59, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in sede di ulteriore proroga.

Il regime opzionale di cedolare secca per locazioni commerciali C/1 è stato introdotto in via transitoria con perimetro circoscritto (norma del 2018 con operatività collegata ai contratti 2019).

L’Agenzia valorizza l’esaurimento temporale della disciplina e la lettura letterale del perimetro applicativo: l’opzione, pur esercitata in sede di proroga nel 2019 su contratto antecedente, non può essere validamente reiterata in occasione di ulteriore proroga nel 2025.

Conclusione: per contratto stipulato nel 2013, in assenza delle condizioni della norma transitoria, l’istante non può optare per la cedolare secca in sede di proroga 2025. Conseguentemente, considerato l’esaurimento degli effetti temporali dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 145 del 2018 e tenuto conto della formulazione letterale della norma, l’opzione per il regime facoltativo, già fruito in sede di proroga, nel 2019, di un contratto stipulato antecedentemente, non possa essere validamente esercitata in occasione di ulteriore proroga contrattuale nell’anno 2025, non essendo più vigente il regime opzionale in esame.

 

Risposta n. 35 dell’11/02/2026

 IVA 4% per veicoli adattati: dopo le modifiche 2022, la patente speciale con adattamenti può sostituire la certificazione, se completa e coerente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 35 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Acquisto di autoveicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità – Spettanza dell’agevolazione.

L’istanza riguarda un soggetto con patente speciale recante codici di adattamento, privo di certificazione ex legge n. 104/1992, che chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo adattato.

L’Agenzia richiama disciplina e prassi aggiornate: per i soggetti con ridotte/impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida, è sufficiente produrre copia della patente con l’indicazione degli adattamenti prescritti (anche di serie), oltre alla dichiarazione sostitutiva sul mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio.

Nel caso rappresentato, la patente speciale con adattamenti costituisce documentazione idonea per l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% sull’acquisto del veicolo adattato.

 

Risposta n. 36 dell’11/02/2026

Compensazioni “orizzontali” oltre soglia e CPB: chiarimenti su visto di conformità e utilizzo in F24 dei crediti in presenza di adesione al concordato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 36 del 11 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Concordato preventivo biennale – Compensazione – Credito imposte dirette – Visto di conformità – Soglie soggetto ISA.

La risposta si concentra sulle condizioni di utilizzo in compensazione dei crediti (profili di soglia e presidi come visto/controlli) con riferimento a contribuente che aderisce al concordato preventivo biennale.

L’adesione al CPB non opera come “sanatoria” dei vincoli procedurali: restano centrali i presupposti oggettivi del credito e le regole formali di spendibilità (tra cui il visto di conformità oltre soglia).

In chiave operativa, la risposta guida al corretto coordinamento tra formazione del credito, adempimenti di controllo preventivo e modalità di utilizzo in F24.

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