La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020 si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18/11/2024 con n. 6665/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia, 64/2024
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19/11/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, RG. 1620/2024