• 12/02/2025 1:04

La proroga di 85 giorni introdotta dall’art. 67, 1° comma, D.L. n. 18/2020 si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020. La prima sezione civile della Corte di Cassazione, interpellata ai sensi dell’art.363-bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze del novembre 2024.

La “risoluzione” della questione da parte della Corte di cassazione (Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 1630/2025 del  23/01/2025)

Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 18/11/2024 con n. 6665/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia, 64/2024
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 19/11/2024 – Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, RG. 1620/2024

 

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