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L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022 non tengono conto delle modifiche introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (cd. “Decreto Semplificazioni”), l’Agenzia delle entrate,  con risoluzione n. 40 del 15 luglio 2022 (di seguito riportata) ha fornito dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della Sezione I – “Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97” del modello Irap 2022. Nel documento di prassi precisato, tuttavia, che atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato)”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 40 del 15 luglio 2022, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Base imponibile dell’IRAP – Razionalizzazione del quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro – Semplificazione delle modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell’IRAP, dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato – Modifica delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022 – Deroga – Per il primo anno (p.i. 2021) è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni già pubblicate – Ragioni – Le novelle non modificano il quantum complessivo delle deduzioni – Art. 11, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 10 del D.L 21/06/2022, n. 73

 

L’articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (di seguito “Decreto Semplificazioni”), ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito “decreto IRAP”), che contiene disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e che, in particolare, disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile IRAP.

Il comma 1 dell’articolo 10 in parola prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto IRAP);
  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP);
  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis.1, del decreto IRAP).

Il comma 1 dell’articolo 10 prevede, inoltre, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:

  • la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4, del decreto IRAP);
  • la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).

La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale (1). In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente) (2).

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del decreto semplificazioni, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).

A tal riguardo, sono giunte all’Agenzia delle entrate alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello IRAP 2022.

Pertanto, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS del modello IRAP 2022.

In particolare:

  • nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
  • nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
  • nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

 


Nota (1) – La deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore stagionale, nel rispetto delle condizioni previste nel citato comma 4-octies, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto.

Nota (2) – Le novità introdotte, quindi, non determinano alcuna modifica nell’importo delle deduzioni ammesse sul costo del personale con contratto a tempo indeterminato e di conseguenza nella base imponibile IRAP.