• 17/09/2024 20:48

 

La proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione, introdotta da un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio al cd. Decreto Sostegni-bis, se definitivamente approvato da entrambi i rami del Parlamento, si applica anche al versamento del diritto annuale camerale per l’anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione della proroga citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Questo perché, l’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2001, pag. 4468) stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti «è versato, in un’unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.».

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.