L’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023), ha introdotto il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del TUIR, rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano del regime della participation exemption, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.
Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.
Ora, con la circolare n. 17/E di oggi, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. I chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.
Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 luglio 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Plusvalenze da realizzo delle partecipazioni – Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – Comma 2-bis dell’art. 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Lett. a), b), c) e d) del comma 1. dell’art. 87, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 59, della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)










