La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) disciplina l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO).
La ISCRO, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.
La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva.
La gestione dell’istruttoria delle domande di indennità ISCRO sarà completamente automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della domanda, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.
Le domande accolte saranno riprocessate automaticamente, una volta consolidati presso l’Agenzia delle Entrate i redditi relativi a tutti gli anni di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto e della misura della prestazione. Nei casi in cui venissero rilevati scostamenti o non conformità si procederà con le opportune azioni correttive e/o all’eventuale recupero delle somme erogate.
L’Inps con circolare n. 84 del 23 luglio 2024 approfondisce:
- i requisiti necessari ad accedere alla ISCRO;
- le modalità di calcolo, la misura, la durata e la decorrenza della prestazione;
- le modalità di presentazione della domanda;
- le condizioni di decadenza dalla prestazione;
- il regime delle incompatibilità;
- la competenza e i termini di presentazione di eventuali ricorsi.
Per il 2024, la domanda di indennità ISCRO sarà disponibile dal 1° agosto al 31 ottobre 2024, accedendo al seguente servizio Inps.
La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’Inps.
L’erogazione “accompagnata” dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale
L’articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio 2024, e successive modificazioni, prevede, Inoltre, che l’erogazione della indennità ISCRO debba essere “accompagnata” dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
Al riguardo, inoltre, il richiamato comma 155 dell’articolo 1 prevede che per le finalità di cui sopra, il beneficiario dell’ISCRO all’atto della domanda, autorizza l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige dei propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13.
In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento sono adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.
La disposizione di cui al citato comma 155 dell’articolo 1 prevede che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali monitori la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.
Link al testo della Circolare Inps n. 84 del 23 luglio 2024, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del T.U. delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Articolo 1, commi da 142 a 155 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Modifiche alla disciplina – Articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv. con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. “D.L. Coesione”
Link al testo della Circolare Inps n. 94 del 30 giugno 2021, con oggetto: ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) – A favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 1, commi da 386 a 400 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178