L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026 comunica l’entrata in vigore, a seguito di parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2026.
La nuova disciplina, come previsto all’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante: «Disposizioni in materia di lavoro» ed al successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, ha l’obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva.
“La riforma”, evidenzia il direttore centrale entrate INPS, Antonio Pone, “si inserisce nel più ampio processo di semplificazione delle attività di gestione del credito, contemperando esigenze di tutela delle entrate pubbliche con strumenti più flessibili a sostegno di imprese e contribuenti”, aggiungendo: “L’Inps conferma, inoltre, il proprio impegno nel promuovere comportamenti virtuosi e nel favorire la regolarità contributiva quale elemento essenziale per lo sviluppo del sistema produttivo e per la tutela dei lavoratori”.
Principali novità:
Fino a 60 rate per il pagamento dei debiti contributivi
La riforma consente all’Inps di concedere il pagamento rateale per le esposizioni debitorie non ancora affidate agli agenti della riscossione e in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, come di seguito indicato:
- per importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
- per importi da 500.000,01 euro per un massimo 60 rate mensili.
La nuova disciplina supera il precedente sistema basato sull’autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate.
Potere decisionale
Il nuovo Regolamento Inps definisce criteri uniformi per l’accesso alla dilazione e rafforza il ruolo delle strutture territoriali. Le decisioni sulle domande di rateazione sono infatti attribuite:
- ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro;
- ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano per i piani fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.
“Tale assetto, sottolinea Antonio Pone, “consente una valutazione più aderente alle specificità delle situazioni aziendali e del contesto territoriale, migliorando la qualità del servizio e i tempi di risposta”.
Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’Inps illustra il contenuto del nuovo Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, fornendo le istruzioni operative per la presentazione delle domande di dilazione che deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità definite dall’Istituto.
Il nuovo Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dalla data di pubblicazione della circolare e, nella logica di maggiore favore nei confronti del contribuente, anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della stessa circolare. In tal caso, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate. La richiesta di rideterminazione dei piani già concessi nel periodo transitorio sarà possibile per 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.
Sono abrogate le precedenti disposizioni dell’Istituto in materia. (Così, comunicato Stampa Inps del 21 maggio 2026)
Link al testo della circolare n. 60 del 21 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Attuazione dell’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025 – Pagamento rateale dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a sessanta rate mensili – Debiti oggetto di dilazione – Seconda dilazione – Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Presentazione della domanda, potere decisionale, piano di ammortamento, requisiti di permanenza e revoca – Prime istruzioni applicative
La circolare illustra il nuovo Regolamento INPS sulla dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 25 febbraio 2026 in attuazione della legge n. 203/2024 e del decreto interministeriale 24 ottobre 2025. La disciplina consente la rateazione dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a un massimo di sessanta rate mensili, definendo presupposti, competenze decisionali, domanda telematica, seconda dilazione, rapporti con le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, condizioni di permanenza e cause di revoca.
Link al testo del Messaggio Inps n. 1699 del 22 maggio 2026, con oggetto: DILAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS – Debiti – Contributivi non affidati agli agenti della riscossione – Dilazione del pagamento – Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge – Istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa – Cassetto Previdenziale del Contribuente – Smart Task “Domanda di dilazione” – Moduli SC106 e SC80 – Rideterminazione del numero delle rate – Circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 – Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 – Decreto interministeriale 24 ottobre 2025
Riferimenti normativi
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20 del 25 febbraio 2026 (in allegato alla circolare)
- Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge (in allegato alla circolare)
- Articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203
- Articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 24 ottobre 2025
- Articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
- Articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- Articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
- Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, confluito nell’articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33




