• Dom. Ago 2nd, 2026
image_pdfimage_print

Con il provvedimento del 22 maggio 2026 l’Agenzia delle entrate disciplina la trasmissione all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle informazioni sui corrispettivi fatturati dai debitori IVA e dai loro coobbligati

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, sono state definite le modalità operative per la messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) nell’ambito degli interventi diretti ad ampliare il patrimonio informativo utilizzabile ai fini della riscossione coattiva.

 

Dalla fatturazione elettronica all’esecuzione presso terzi

 

L’intervento segna un passaggio rilevante nell’utilizzo amministrativo dei dati transitati attraverso il Sistema di Interscambio. Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche non sono più valorizzate esclusivamente per attività di analisi del rischio, controllo o vigilanza fiscale, ma possono essere impiegate anche nella fase esecutiva, per individuare in modo maggiormente selettivo i soggetti presso i quali avviare un pignoramento.

Il presupposto operativo è rappresentato dall’esistenza di rapporti commerciali documentati da fatture elettroniche emesse dal debitore o dal coobbligato nei confronti di uno stesso cliente o committente. Tali rapporti possono evidenziare la presenza di crediti del debitore suscettibili di essere aggrediti dall’Agente della riscossione.

La procedura di pignoramento presso terzi consente, infatti, all’Agenzia delle entrate-Riscossione di richiedere al terzo di versare direttamente all’Agente della riscossione quanto dovuto al debitore sottoposto a esecuzione. Nel nuovo assetto, i dati delle fatture elettroniche diventano uno strumento preliminare di individuazione dei rapporti economici potenzialmente utili all’azione esecutiva.

 

I soggetti interessati: debitori IVA, coobbligati e terzi pignorabili

 

Il provvedimento individua con precisione il perimetro soggettivo della nuova disciplina.

Per debitori si intendono tutti i titolari di partita IVA, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali risultino partite di ruolo o carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per coobbligati si intendono i soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito.

La categoria dei terzi pignorabili comprende, invece, i cessionari o committenti titolari di partita IVA nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati abbiano emesso fattura.

La disciplina riguarda, pertanto, rapporti economici intercorrenti tra soggetti IVA e consente di utilizzare l’informazione relativa alla fatturazione attiva del debitore per selezionare posizioni nelle quali l’avvio dell’esecuzione presso terzi possa risultare concretamente efficace.

 

Dati trasmessi: non il contenuto delle fatture, ma somme, numero dei documenti e dati del cliente

 

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione, con cadenza periodica, i dati relativi:

  • alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse;
  • al numero delle fatture emesse;
  • al soggetto destinatario delle fatture, quando le operazioni siano state effettuate tra soggetti IVA.

I dati riguardano le fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui le informazioni vengono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per quanto riguarda il cessionario o committente individuato come possibile terzo pignorabile, sono trasmesse esclusivamente le informazioni necessarie all’avvio della procedura esecutiva:

  • codice fiscale;
  • partita IVA;
  • cognome e nome oppure denominazione o ragione sociale;
  • domicilio fiscale.

La struttura del flusso informativo assume particolare rilievo sotto il profilo sistematico: il provvedimento non dispone la trasmissione generalizzata del dettaglio delle singole operazioni fatturate, ma limita la comunicazione alle informazioni quantitative e identificative funzionali alla selezione dei terzi verso i quali orientare l’attività esecutiva.

 

Pignoramenti meno casuali e maggiore efficacia del recupero

 

Nelle motivazioni del provvedimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive e di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

L’obiettivo della disposizione non è, dunque, quello di introdurre una nuova forma di controllo fiscale sul contribuente, bensì di rafforzare la fase successiva all’affidamento del carico, nella quale la concreta riscossione del credito dipende dalla possibilità di individuare disponibilità o crediti effettivamente aggredibili.

In questa prospettiva, il dato relativo ai corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti può consentire di intercettare rapporti commerciali recenti e potenzialmente ancora produttivi di crediti. L’Agente della riscossione potrà quindi concentrare le attività di analisi su posizioni caratterizzate da maggiore probabilità di recupero, evitando iniziative esecutive prive di concreta utilità.

Il provvedimento rende così operativa una delle misure della legge di bilancio 2026 dirette a contrastare la c.d. evasione da riscossione, ossia la distanza tra crediti affidati alla riscossione e somme effettivamente recuperate.

 

Trasmissione tramite PEC nella fase iniziale; successivamente previsto uno scambio automatizzato

 

Il provvedimento disciplina anche le modalità tecniche di messa a disposizione delle informazioni, distinguendo tra una fase iniziale e una soluzione a regime.

Nella prima fase di avvio, definita nel documento come soluzione “as is”, la trasmissione dei dati avverrà mediante posta elettronica certificata. Le informazioni saranno contenute in file protetti da una password robusta, comunicata attraverso un canale diverso rispetto a quello utilizzato per l’invio del file.

L’accesso ai dati ricevuti sarà riservato esclusivamente a personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere le attività di analisi e, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.

Per la soluzione a regime, denominata “to be”, il provvedimento prevede invece la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

La disciplina consente, pertanto, l’avvio immediato del nuovo flusso informativo, pur rinviando a una successiva infrastruttura automatizzata la gestione strutturale e sistematica delle trasmissioni.

 

Trattamento dei dati personali: selezione territoriale delle posizioni e gradualità delle azioni esecutive

 

L’impiego dei dati della fatturazione elettronica per finalità di riscossione coattiva impone un bilanciamento particolarmente rigoroso tra efficacia dell’azione esecutiva e tutela dei dati personali.

Il provvedimento individua la base giuridica del trattamento nell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 127 del 2015 e precisa che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

Di particolare rilievo è la previsione relativa alla minimizzazione dei dati trasmessi. Le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione territorialmente competente devono definire il numero delle posizioni da segnalare tenendo conto:

  • delle caratteristiche sociali, economiche e produttive del territorio;
  • della capacità operativa dell’Agente della riscossione;
  • dei principi di proporzionalità e non eccedenza;
  • della gradualità nell’attivazione delle procedure di pignoramento.

Il nuovo flusso informativo non determina, pertanto, un automatismo tra fatturazione verso un determinato cliente e avvio immediato del pignoramento. I dati costituiscono uno strumento di analisi e selezione delle posizioni, da utilizzare secondo criteri di proporzionalità, effettiva utilità dell’azione esecutiva e rispetto delle garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione operano quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Il provvedimento dà inoltre atto dell’avvenuta valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e del parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

 

Effetti per imprese e professionisti con carichi affidati alla riscossione

 

Per i contribuenti titolari di partita IVA, la disposizione produce conseguenze operative importanti. In presenza di partite di ruolo o di carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, i rapporti commerciali documentati dalle fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti o committenti IVA possono ora essere utilizzati per individuare i possibili destinatari di un pignoramento presso terzi.

La novità assume rilievo soprattutto per imprese e professionisti che operano stabilmente nei confronti di pochi committenti o che presentano flussi di fatturazione concentrati verso determinati clienti: la continuità o l’importanza economica del rapporto commerciale può rendere più agevole l’individuazione di crediti potenzialmente pignorabili.

Sotto altro profilo, il provvedimento consolida la centralità della fatturazione elettronica quale infrastruttura informativa dell’Amministrazione finanziaria.

I dati originariamente acquisiti per documentare le operazioni IVA diventano ora funzionali anche alla fase di recupero coattivo dei crediti affidati alla riscossione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto», pubblicato il 22.05.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Condividi