Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’anno 2021. Il nuovo modello Irap 2022 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ (Persone fisiche), IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE, (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento) e IS (Prospetti vari).
Il modello deve essere utilizzato per presentare per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto al tal fine, non ha alcuna efficacia l’abolizione dell’IRAP, a decorrere dal 2022, per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevista dalla legge di Bilancio 2022.
A tal proposito, si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il modello 2022 ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Termini di presentazione
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 39/2008, pag. 3452), la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
In particolare:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
| In caso di trasformazione, fusione o scissione totale Ai fini IRAP, l’articolo 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che: «1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica. 2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica. 3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell’articolo 123-bis (ora 173) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. 4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.». |
- per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Pertanto, ai fini del computo dei termini di presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 novembre 2022. Una società invece con periodo d’imposta 1° luglio 2021–30 giugno 2022, dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2022 per via telematica entro il 31 maggio 2023.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. par. 4.5 della circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E in “Finanza & Fisco” n. 4/2002, pag. 441). Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
| Le sanzioni in caso di dichiarazione omessa
A carico del contribuente ex articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 La mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. “Tale riduzione sanzionatoria è volta a distinguere, in un’ottica di maggiore proporzionalità, la condotta di chi omette tout court la dichiarazione da quella di chi la presenta tardivamente oltre i novanta giorni, prima che sia intervenuta un’attività di controllo relativa all’annualità da parte dell’Amministrazione”. (Cfr. Relazione illustrativa del decreto legislativo 24/09/2015, n. 158, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23» in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Inoltre, è bene osservare che, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta. (Cfr. par. 3.1.4. della circolare 12 ottobre 2016 n. 42/E in “Finanza & Fisco” n. 19/2016, pag. 1515)
Responsabilità dell’intermediario abilitato ex articolo 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cfr. par, 4.1. della circolare 27 settembre 2007, n. 52/E, in “Finanza & Fisco” n. 34/2007, pag. 2794). È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Si ricorda a tal proposito che l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico. (Così, Cass. Sez. V – T, Ordinanza n. 24649 del 19 ottobre 2017; Conf. Cass. 11741/2015 in “Finanza & Fisco” n. 11/2015, pag. 731 e 11742/2015, 12682/2015 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati, 13238/2015, 2597/2016). Vedi anche, l’articolata ordinanza della Sez. V, n. 14246 del 25 maggio 2021 – Presidente: De masi Oronzo, Relatore: Pepe Stefano – nella quale si è affermato che il “trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 12 è quello del cumulo giuridico, risulta, quindi, applicabile anche quando la condotta si concretizza in più azioni od omissioni che comportano più violazioni della stessa disposizione (concorso materiale). In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che la violazione si connetta ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo. Pertanto, mentre ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico, nei casi di concorso formale (caratterizzati da una sola azione), è irrilevante la natura formale o sostanziale della violazione, per l’applicazione del cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso materiale (caratterizzati da più azioni) essa è esclusa quando le violazioni abbiano natura sostanziale, dando esse luogo all’eventuale applicazione del comma 2, dell’art. 12 cit, o di sanzioni distinte per ciascuna di esse (cumulo materiale). Alla luce del riportato quadro normativo occorre valutare se la condotta del commercialista che ritarda l’invio telematico di più files contenti diverse dichiarazioni a lui consegnate da più contribuenti è applicabile l’art. 12 cit. che prevede il trattamento del cumulo giuridico sia per il concorso formale che per il concorso materiale. Nel caso di specie si è in presenza di una ipotesi di violazione formale, in quanto il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni da parte dell’intermediario non ha inciso in alcun modo sulla posizione fiscale dei contribuenti, i quali hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalla dichiarazione, avendo la CTR accertato che ‘le dichiarazioni tardive sono state inviate effettivamente oltre i 30 giorni rispetto alla consegna del contribuente, ma comunque entro i termini di scadenza previsti per l’invio della dichiarazione, per cui nessun danno vi è stato né per il contribuente’, né per il Fisco”. |
Dopo questi brevi cenni su termini e sanzioni, si elencano le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IRAP/2022.
Frontespizio
Esonero dall’apposizione del visto di conformità
Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 9-bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Dichiarazione IRAP 2021

Dichiarazione IRAP 2022

Si ricorda che il citato, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lett. a);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).
Quadro IQ – Persone fisiche
Nel Quadro IQ è stata modificata la colonna 3 del campo IQ10 per indicare “il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146)”.

| Per le medesime finalità inserite modifiche al Quadro IP, campo IP10, colonna 3 e al Quadro IK, campo IK19, colonna 1. |
Per il rigo IQ37 “Altre variazioni in diminuzione” sono stati aggiunti:
- il codice 16, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- il codice 17, gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico e che non sono imponibili per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività. L’efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215).

| Per le medesime finalità previsti per i righi “Altre variazioni in diminuzione” IP43, IC57 e IE30, i codici 16 e 17. |
Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento
È stata modificata colonna 2 del campo IR25 “Acconti versati”. Nella precedente dichiarazione Irap 2021 la colonna 2 era stata utilizzata per indicare l’ammontare del primo acconto figurativo, non versato in applicazione del citato articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020 e che non può eccedere il 40 per cento (ovvero al 50 per cento se il contribuente applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale secondo quanto previsto dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020 (cfr. circolare n. 27 del 19 ottobre 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 27/2020, pag. 1761). L’importo riportato nella colonna 2 del rigo IR25, virtualmente versato a titolo di prima rata di acconto IRAP 2020, andava sottratto dall’imposta dovuta al fine di determinare il risultato della dichiarazione (saldo a debito in IR26 o saldo a credito in IR27).
Ora nel Quadro IR 2022 nella colonna 2, va indicata la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compreso l’importo indicato in colonna 1. Non va, invece, indicato l’importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

Quadro IS – Prospetti vari
Nel rigo IS202 relativo alla cd. “Impresa unica” è stato aggiunta la casella “Assenza impresa unica”. Nelle istruzioni chiarito che in assenza di impresa unica, il rigo non va compilato e va barrata la citata casella “Assenza impresa unica”.



