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Esclusione dal 2022 dall’Irap delle persone fisiche (imprenditori individuali e autonomi): il Mef, in Commissione finanze della Camera, esclude effetti retroattivi | La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

Camera dei Deputati, Mercoledì 16 marzo 2022 – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – Finanze (VI)

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07710 Aprile, recante: «Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali»

Presidenza del vicepresidente Giovanni Currò.

Nadia Aprile (Misto) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2 di seguito riportato).

Nadia APRILE (Misto), ringraziando il sottosegretario per la risposta, segnala che la propria interrogazione era volta ad evitare che ai professionisti privi di autonoma organizzazione venisse richiesto il versamento dell’IRAP relativo agli anni precedenti, posto che la legge di bilancio per il 2022 ha stabilito che detta imposta non è dovuta da tali soggetti. Ritiene pertanto un’inutile complicazione che si provveda ancora alla riscossione coattiva dell’IRAP relativa ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022 nei confronti dei professionisti privi di autonoma organizzazione, ai quali l’Agenzia delle entrate ha già riconosciuto l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

 

Testo della risposta

 

5-07710 Aprile: Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.

“Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento al comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ai sensi del quale l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022, in tal modo mettendo fine, con specifico riferimento alle persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, a una querelle che ha dato origini a numerosi contenziosi a causa della poca chiarezza normativa in merito all’effettiva debenza dell’IRAP da parte di tale fascia di contribuenti, risolti in favore di coloro che hanno tempestivamente adito l’autorità Giudiziaria.

Tuttavia l’onorevole lamenta che detta disposizione, non tenendo conto della situazione pregressa, ha creato una inaccettabile disparità di trattamento e, pertanto, lo stesso professionista, esentato dall’IRAP a partire dal 2022, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.

Tale incongruenza è stata già portata all’attenzione della Camera dallo stesso onorevole con un ordine del giorno, accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell’A.C. 3431.

Pertanto, l’onorevole interrogante chiede “quali iniziative legislative il Ministro intenda adottare per prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbiano effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate, e se ritenga, medio tempore, di comunicare all’Agenzia delle entrate di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui al citato comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all’assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.

La medesima legge n. 208 del 2015 ha previsto, altresì, l’esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un’attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Pertanto, l’esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell’IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all’articolo 5, prevede, nell’ambito della revisione dell’imposizione personale (articolo 2 del disegno di legge) e dell’imposizione sul reddito d’impresa (articolo 3 del disegno di legge) un graduale superamento dell’IRAP.

Giova evidenziare inoltre che, prima dell’intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo – il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) – ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l’assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.

Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sentenza della Cassazione a sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9451) il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

L’accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto…” e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.

Di conseguenza, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.

Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni.

Tanto premesso, all’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un’esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

La menzionata riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione”.

 

Per saperne di più sui presupposti impositivi Irap per le persone fisiche nella disciplina previgente alla legge di bilancio per il 2022, vedi;

 

IRAP professionisti/imprenditori individuali: lo stato dell’arte della più recente giurisprudenza. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

C.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Il pensiero agenziale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a confronto  di Dario Festa

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La giurisprudenza recente della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta: in sede di opposizione alla cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 emendabile e ritrattabile la dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta – Procedura ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omissione del versamento dell’IRAP – Motivazione dell’omissione – Non assoggettamento ad IRAP dei redditi professionali relativi all’attività per mancanza dell’autonoma organizzazione – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie – Indicazione dell’imposta nel modello di dichiarazione dell’IRAP – Automatica fonte dell’imposta ovvero riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta – Esclusione – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Un lavoratore dipendente o un collaboratore non occasionale e la presenza di beni strumentali non determina necessariamente l’assoggettamento all’IRAP del professionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia – Irrilevanza – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Quid pluris rilevante ai fini dell’imposizione – Fondamento – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza del giudice di merito – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132 e 360, c.p.c.»

 

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d’impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l’assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione “qualitativa” delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Un medico di base convenzionato con il SSN non può essere assoggettato all’IRAP soltanto perché assume un dipendente part time o con funzioni meramente esecutive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24585 del 18 ottobre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Medici convenzionati con il SSN – Presenza di personale dipendente (segretaria occupata part-time) – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento -Fattispecie – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il medico con un dipendente non paga l’IRAP. Va esclusa l’autonoma organizzazione per il solo utilizzo nell’esercizio della professione di “lavoro altrui

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 26331 del 7 novembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il commercialista con segretaria part-time non paga l’IRAP. Per l’autonoma organizzazione serve “quel qualcosa in più

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017: «GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Giudicato esterno – Giudicato – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d’imposta – Condizioni – Fattispecie riguardante sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in diverse annualità – Art. 2909 c.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) -Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)  – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni»

 

Senza il supporto dello studio autonomamente organizzato, i redditi realizzati nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l’attività all’interno di una struttura “organizzata” di altri

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l’assoggettamento ad IRAP di struttura “autonoma”, cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Commercialista con autonoma organizzazione: i compensi netti provenienti dall’attività di sindaco e revisore di società, da lezioni e diritti d’autore e da consulenze tecniche d’ufficio non sono soggetti ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e revisore di società, docente, autore, e consulente tecnico (d’ufficio e di parte) – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Prova della “separatezza” dei redditi di cui si chiede lo scorporo – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Artt. 53 e 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non spetta il rimborso dell’IRAP all’avvocato che si è avvalso di una collaborazione continuativa di collega

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3865 del 15 febbraio 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione – Domanda di rimborso – Avvocato – Compensi non occasionali erogati ad altro avvocato per attività continuativa svolta per suo conto – Sussistenza – Ragioni – La collaborazione di collega avvocato non può essere assimilata a attività esecutiva di segreteria che non integra invece il presupposto impositivo – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Commercialista o avvocato. I compensi per la carica di amministratore, sindaco, revisore o perito non sono soggetti a IRAP anche se il professionista fa parte di uno studio associato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7182 del 15 marzo 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialisti e avvocati di studio associato – Attività di sindaco di società – Scorporo dalle ulteriori attività – Necessità – Compensi percepiti da associati in qualità di amministratori o di sindaci di società – Non assoggettabilità ad IRAP -Fondamento – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Medici. Il sostituto e la collaboratrice con funzioni di segretaria con mansioni esecutive non fanno scattare l’assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16704 del 14 giugno 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di una collaboratrice/dipendente con funzioni di segretaria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza -Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’avvalersi della collaborazione di altri medici per sostituzioni, necessarie per garantire la funzionalità dello studio senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare, possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Dichiarazione IRAP emendabile e ritrattabile in sede di impugnazione della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione di assoggettamento ad IRAP – Omissione del versamento – Conseguenze – Cartella di pagamento – Legittimità – Fondamento – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Onere della prova del contribuente – Contenuto – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2697 cod. civ.»

 

Per le più risalenti:

 

Applicabilità dell’IRAP a professionisti e lavoratori autonomi – Una selezione di sentenze depositate nel periodo novembre 2012 e maggio 2013 dalla Corte di Cassazione

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20190 del 16 novembre 2012 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottori …

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IRAP (Imposta regionale sulle
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21228 del 28 novembre 2012 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto – Libera professione di commercialista, avvocato, consulente del lavoro che

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IRAP – COLLABORAZIONE CON UNO STUDIO ASSOCIATO (LEGALE)
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 674 dell’11 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento –

CONSULENTE AZIENDALE – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 2131 del 29 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione –

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AI FINI IRAP EROGAZIONI DI COMPENSI A TERZI IRAP
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 4923 del 27 febbraio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Nozione – Utilizzo di una significativa …

TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 6050 dell’11 marzo 2013 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP CONTENZIOSO
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 6923 del 29 marzo 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo …

GEOMETRA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP IRAP (Imposta
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso –

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Ricorso in forma continuativa al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi …

ATTIVITÀ DI SOCIETÀ DI SUPPORTO POSTE A LATERE DI STUDI PROFESSIONALI – RILEVANZA AI FINI IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – V – Ordinanza n. 10647 del 7 maggio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE
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