• 19/04/2024 4:38

Aggiornate le istruzioni del modello CUPE da rilasciare ai percettori degli utili e dei proventi equiparati entro il 16 marzo 2021

 

 

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata, entro il 16 marzo, (come evidenziato nell’ Aggiornamento delle istruzioni della Cupe del 11 febbraio 2021) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate distinte certificazioni. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004).

 

La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

 

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

La Cupe viene rilasciata da:

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

 

Come evidenziato nella SEZIONE IV – Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati –  vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Vanno, altresì, indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con l’apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati come utili ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).

Si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 87 del TUIR. La suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale e da società semplici nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da imprenditori individuali e da società di persone (ivi comprese le società semplici).

Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2008 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2008, pag. 1281), recante: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’art. 47, comma 1, art. 58, comma 2, art. 59 ed art. 68, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi», mentre gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2017, pag. 1620), recante: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui all’art. 47, comma 1, art. 58, comma 2, art. 59 ed art. 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’art. 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018 in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2536) il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta. Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) (vedasi la risoluzione n. 56 del 6 giugno 2019 in “Finanza & Fisco” n. 18/2019, pag. 753).

 

SEZIONE IV – DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

 

 

 

Come specificato nella citata risoluzione n. 56/E del 6 giugno 2019, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.

La legge di bilancio 2018 ha, infatti, modificato talune disposizioni dell’articolo 47 del TUIR, che individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi assimilati, e dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di ritenute sui dividendi. Ai sensi del comma 1005 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018. Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Il legislatore, tuttavia, con il successivo comma 1006, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In applicazione di tale disposizione, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017».

Vedi anche risposte all’interpello n. 332/2019 e n. 505/2019 nelle quali l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla individuazione del periodo di formazione dell’utile derivante dalla distribuzione delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta. In particolare, nella risposta n. 332 dell’8 agosto 2019, chiarito che la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta. In ossequio ai principi statuiti nella risposta n. 322/2019 nella successiva dalla risposta n. 505/2019 l’Agenzia delle entrate ha affermato, nella specifica ipotesi di trasformazione societaria regressiva, in considerazione del rispetto delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 170 del TUIR e della circostanza per cui il periodo di formazione della riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta) corrisponde al 2018, che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorra a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del TUIR, il quale presuppone viceversa che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette.

 

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, conv., con mod., dalla legge del 5 giugno 2020 n. 40. Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva. Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici.

 

Modelli e Istruzioni

 

Il Modello e le istruzioni della Certificazione Unica “CU 2021

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10663/2019: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

Aggiornamento delle istruzioni della Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti (ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 15 gennaio 2019) del 11 febbraio 2021

Il modello e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 01.03.2021

 

Normativa e prassi – Disciplina previgente ancora applicabile nel periodo transitorio di cui art. 1 comma 1006 della legge 205 del 27 dicembre 2017

 

Riforma della tassazione degli utili derivanti dalle partecipazioni qualificate. Disciplina transitoria anche per le delibere di utili entro il 31.12.2017

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 56 E del 6 giugno 2019: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio – Utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori – Regime per soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 – Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017 – Fondamento – Art. 27, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 67, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, comma 1006, L. 27/12/2017, n. 205 – D.M. 26/05/2017D.M. 02/04/2008»

 

Dividendi e plusvalenze – Percentuali di concorso al reddito

 

Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell’IRES

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

Dividendi, plusvalenze e minusvalenze: le percentuali rideterminate di imponibilità

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008: «Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

Vedi, circolare del 13 marzo 2009, n. 8, par. 1.2 (in “Finanza & Fisco” n. 11/2009, Pag. 1622) nella quale è stato chiarito che “qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite, ossia quando non si tratta di vere e proprie ‘distribuzioni di utili’, la presunzione suddetta non opera e pertanto si possono considerare utilizzate prioritariamente le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi”. Ciò dovrebbe assicurare la possibilità di considerare utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta meno elevata.

 

Riforma fiscale del 2003. Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione ed equiparati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 16 giugno 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Il nuovo regime di tassazione dei dividendi – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344

 

Le principali di note di associazioni di categoria:

 

Vedi anche:La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate – Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 14 settembre 2018. Il documento analizza, dapprima, la disciplina relativa ai dividendi e, successivamente, quella relativa al regime delle plusvalenze, evidenziando per ciascuna di esse sia il regime previgente che le recenti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 che hanno modificato il regime fiscale applicabile ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, estendendo alle partecipazioni qualificate il regime già previsto per quelle non qualificate.